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UFFICIO DEL PERSONALE

martedì 1 marzo 2011

Una tantum a favore dei collaboratori a progetto

L’una tantum erogato a favore dei collaboratori a progetto che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro, è stato introdotto nell’ordinamento dal D.L. n. 185/08, convertito in L. n. 2/09 e modificato dalla legge Finanziaria per il 2010 (L. n. 191 del 23 dicembre 2009), e rappresenta una prima forma di ammortizzatore sociale a vantaggio di suddetta categoria.

L’INPS, successivamente alla Finanziaria per il 2010, è intervenuta con Circ. n. 36 del 9 marzo 2010, stabilendo che per il 2010 la prestazione in oggetto è pari al 30% del reddito da lavoro percepito nel 2009 (mentre per il 2009 la prestazione è stata pari al 20% del reddito prodotto nel 2008) e, comunque, non superiore ai 4000 euro, precisando, inoltre, le condizioni, le modalità ed i termini di presentazione della domanda.

Destinatari della prestazione sono i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata ed in possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa; sono esclusi, per cui, i collaboratori occasionali, i lavoratori autonomi occasionali, i professionisti senza cassa di previdenza di categoria.

Gli altri requisiti obbligatori che il collaboratore deve presentare sono:

- la monocommittenza, vale a dire deve prestare la propria attività per un solo committente;

- deve trovarsi nella situazione di disoccupazione da almeno due mesi;
- il conseguimento, in riferimento all’anno precedente, di redditi da lavoro compresi tra i 5000 e i 20000 euro;
- l’accreditamento di almeno tre mensilità nella gestione separata, in riferimento all’anno precedente;
- l’accreditamento di almeno una mensilità presso la gestione separata nell’anno di riferimento.

La domanda per la richiesta della prestazione deve essere presentata dall’interessato alla sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui scadono i due mesi di interruzione del rapporto di lavoro.

La Circ. INPS specifica che condizione necessaria all’ottenimento della prestazione è la sottoscrizione obbligatoria della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, in mancanza della quale il richiedente perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo o previdenziale.

Per il biennio 2010-2011, l’una tantum è finanziata attraverso le risorse del Fondo per l’Occupazione, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascun anno.

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