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UFFICIO DEL PERSONALE

giovedì 24 marzo 2011

Iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane: chiarimenti

Con la circolare 11 marzo 2011, n. 47, l'Inps fornisce chiarimenti sul disposto dell'art. 43 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) (v. notizia del 15/11/2010), in base al quale dal 1° gennaio 2010 gli atti e i provvedimenti emessi in relazione alla modifica di uno stato di fatto o di diritto dei soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane, diventano inopponibili all'Istituto decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti.

La norma si riferisce, in particolare, alle delibere adottate dalle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero dagli altri soggetti obbligati alla tenuta dell'albo in base alla legislazione regionale.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 tali modifiche potranno essere fatte valere nei confronti dell'Istituto esclusivamente qualora la delibera stessa sia comunicata entro i tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti; mentre, una volta decorso tale termine, le determinazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato non potranno avere valore vincolante nei riguardi dell'Istituto relativamente alla sussistenza dell'obbligo contributivo alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

L'Inps provvederà a comunicare le ragioni dell'inopponibilità riscontrata alla commissione o ente che abbia adottato un atto che risulti tale ai sensi della disposizione normativa in esame.

Trattandosi peraltro di provvedimenti qualificati dalla norma come meramente inopponibili, l'Istituto ritiene di dover dare comunque seguito, nei limiti della prescrizione quinquennale, ai provvedimenti di iscrizione o di variazione che determinino la retroattività della data di iscrizione alla predetta gestione, in considerazione della necessità di salvaguardare il diritto alla posizione assicurativa dei lavoratori.

Per tale motivo l'Inps provvederà comunque a valutare eventuali, ulteriori evidenze documentali comprovanti la situazione di fatto o di diritto e, in caso di valutazione positiva, procederà comunque ad applicare la delibera (es. cancellazione retroattiva a seguito del decesso del titolare, svolgimento di altra attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza, ecc.).


Inps circ. 11 marzo 2011, n. 47.

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