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UFFICIO DEL PERSONALE

martedì 8 marzo 2011

AZIENDE CON LAVORATORI ALL'ESTERO: REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA ENTRO IL 16 MAGGIO

L'INPS comunica le nuove retribuzioni convenzionali per il versamento dei contributi in Italia da parte di aziende che hanno inviato lavoratori all'estero in Paesi non europei e non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. I valori in questione non si applicano chiaramente ai Paesi membri dell'Unione europea e ai seguenti ulteriori Stati: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex)Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, Usa, Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea.

Le retribuzioni costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili. Anche per l'indennità sostitutiva del preavviso l'obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

La retribuzione individuata può subire delle variazioni per: 1) passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese; 2) mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di quadro, dirigente e giornalista, o per passaggio di qualifica. In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto. Le aziende che per il mese di gennaio 2011 hanno versato i contributi senza tenere conto delle nuove misure delle retribuzioni convenzionali possono regolarizzare la posizione senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il 16 maggio, con il modello UniEmens di aprile. Ai fini della compilazione della denuncia le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

a) calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1 gennaio 2011 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

b) le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento di di , calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

(INPS - Circ. n. 31 del 9 febbraio 2011)

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