In risposta ad un quesito formulato dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei biologi (ENPAB), l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto la deducibilità fiscale - ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del T.U.I.R. - del contributo integrativo versato volontariamente in aggiunta rispetto a quello obbligatorio (pari al 2% dei corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale).
Tale deducibilità sarà peraltro consentita, al pari di quanto già precisato nella Ris. n. 69/E del 18 maggio 2006 in relazione ai contributi integrativi minimi obbligatori, a condizione che i contributi volontari siano effettivamente rimasti a carico del contribuente e nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano la contribuzione volontaria.
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