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UFFICIO DEL PERSONALE

martedì 22 marzo 2011

SGRAVIO CONTRIBUTIVO INPS + 0,25%: RECUPERO ENTRO IL 16 MAGGIO

Lo sgravio contributivo relativo all'anno 2009 sale dal 2,25% al 2,50% fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale nella misura del 5%; di conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per l'anno 2009 possono recuperare l'ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25%), in sede di conguaglio contributivo.

L'istituto precisa che la percentuale aggiuntiva potrà essere fruita nella sua interezza (0,25%) esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50%), ovvero lo abbia superato. Se invece l'erogazione oggetto di sgravio è stata di importo inferiore rispetto a tale percentuale, i datori di lavoro devono limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante, secondo il seguente esempio:

- retribuzione annua del lavoratore 36.000 euro (comprensivi del premio);

- premio corrisposto 850 euro (pari al 2,36% della retribuzione);

- tetto dell'erogazione per la quale è già stato richiesto e autorizzato lo sgravio = 36.000 euro x 2,25% = 810 euro;

- tetto al 2,50% = 900 euro.

- percentuale di incremento praticabile = 0,11%, al netto delle eventuali misure compensative previste dall'attuale legislazione.

Lo sgravio contributivo è così articolato:

1) entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. La riduzione di 25 punti dell'aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall'INPS. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione;

2) totale 100% sulla quota del lavoratore, ovvero 9,19% per la generalità delle aziende (9,49% per i datori di lavoro soggetti alla CIGS), 8,84% per gli operai assunti in agricoltura e per gli apprendisti 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (che per l'anno 2009 ammonta a 42.069 euro, pari a 3.506 euro mese).

La concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte INPS, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell'ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale). All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Le operazioni di recupero devono essere effettuate entro il 16 maggio.

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