Cerca nel blog

UFFICIO DEL PERSONALE

giovedì 17 marzo 2011

Assunzione di lavoratori in mobilità: cumulabilità dei benefici contributivi

Ministero del Lavoro Interpello n. 11 dell’8 marzo 2011

Con l’interpello n. 11 del 2011, il Ministero del Lavoro risponde al quesito posto dall’Associazione nazionale Consulenti del lavoro per avere chiarimenti in merito alla cumulabilità dei benefici riconosciuti dalle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2 e 25, comma 9, L. n. 223/1991, in relazione alla diversa durata del periodo totale di godimento degli stessi.

Il beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma 2, L. n. 223/1991 consiste nella riduzione del contributo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Il beneficio contributivo di cui all'art. 25, comma 9, L. n. 223/1991 consiste nella riduzione del contributo per un periodo di 18 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato.

Riguardo a tali benefici , l’INPS propende per la incumulabilità, nel senso che un datore di lavoro non può godere di entrambi i benefici nei confronti di un medesimo lavoratore preventivamente assunto a tempo determinato (con fruizione del beneficio di cui al richiamato art. 8) e poi riassunto in una fase successiva a tempo indeterminato (con eventuale fruizione del beneficio di cui all'art. 25).

Secondo il Ministero del Lavoro, l’interpretazione fornita dall'INPS è condivisibile, tenuto conto della difficoltà, anche in assenza di qualsiasi riferimento normativo, di individuare un contratto a termine "di breve durata" che possa consentire il cumulo dei benefici sopra descritti.

Alla luce di quanto detto, spetta all’imprenditore la scelta della fruizione delle agevolazioni, con l’eventuale impossibilità di fruire nuovamente dei benefici in questione in caso di una successiva nuova assunzione a tempo indeterminato dello stesso lavoratore.

Nessun commento:

Posta un commento