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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 9 marzo 2011

Pignoramento presso terzi e ritenuta d’acconto

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 2 marzo 2011, ha illustrato i criteri da seguire per l’applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF del 20 per cento sui pagamenti eseguiti mediante il pignoramento presso terzi.

L’articolo 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, integrando la disposizione ex articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha specificato che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore se riveste la qualità di sostituto di imposta, con un’aliquota pari al 20 per cento, rinviando, per le modalità attuative, all'emanazione di un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Tale provvedimento è stato emanato il 3 marzo 2010 ed, in particolare, all’articolo 1, comma 2, viene specificato che si deve trattare di somme assoggettabili a ritenuta alla fonte in base alle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. n.
600 del 1973, nell’art. 11, commi 5, 6 e 7, della legge n. 413 del 1991 e nell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

In particolare vi è obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

– deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni;
– il creditore pignoratizio deve essere un soggetto IRPEF; la ritenuta non deve essere effettuata nei confronti dei creditori pignoratizi enti e società soggetti IRES;
– il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta in base a quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973; deve, cioè, rientrare fra i soggetti cui la legge tassativamente conferisce l’obbligo di pagare le imposte in luogo d’altri, per fatti e situazioni a questi riferibili.

Il creditore pignoratizio può comunque attestare mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 l’insussistenza, in tutto o in parte, delle prime condizioni sopraindicate esonerando il terzo erogatore dall’obbligo di operare la ritenuta.

Con tale dichiarazione, il creditore pignoratizio comunica al terzo anche l’ammontare eventualmente corrispondente all’imposta sul valore aggiunto che non deve essere assoggettato a ritenuta.

Gli adempimenti a carico del terzo erogatore sono, in sintesi, i seguenti:

1.) operare e versare la ritenuta d’acconto del 20 per cento sulle somme pignorate utilizzando l’apposito codice tributo;
2.) comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio e le ritenute effettuate;
3.) certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998;
4.) indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate.

Tale indicazione deve essere effettuata anche se non sono state operate ritenute.

Le somme da corrispondere al creditore pignoratizio potrebbero scontare un'ulteriore ritenuta rispetto a quella che il terzo erogatore è tenuto ad effettuare in base alla disciplina ex art. 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997.

La doppia ritenuta potrebbe verificarsi, ad esempio, nell’ipotesi in cui un professionista vanti un credito nei confronti di un suo cliente lavoratore dipendente.

Se la sentenza di condanna del cliente esita in un'esecuzione forzata comportando il
pignoramento di una quota dello stipendio del cliente presso il suo datore di lavoro, quest’ultimo (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare una duplice ritenuta alla fonte: quella relativa al reddito di lavoro dipendente in base all’articolo 23 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e quella di cui all’articolo 21, comma 15, della Legge n. 449 del 1997.

Pietro Longhi

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