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UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 6 marzo 2011

Privacy: l’azienda può conservare i dati del dipendente anche dopo il licenziamento per far valere i suoi diritti

Il Garante della privacy, con il provvedimento 23/12/2010, ha precisato che in azienda convivono due opposti interessi: da un lato il diritto alla riservatezza del lavoratore per i dati che lo riguardano e dall’altro lato la possibilità per le imprese di conservarli e utilizzarli nell'ambito di eventuali procedimenti penali.
Nel caso esaminato dal Garante della privacy un dipendente aveva chiesto al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel pc. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale.

Durante l'istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. Comportamento sleale che poi ha giustificato il recesso datoriale. L'azienda intendeva quindi mettere l'hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell'autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti.

Il Garante della privacy non ha accolto la richiesta avanzata dal lavoratore di far cancellare all’azienda i dati, ma ha comunque deciso di inibire alla società l'accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all'attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy.

In ogni caso il Garante ha riconosciuto all’impresa il diritto di conservare i file con i dati personali del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale.

Spetta in ogni caso al giudice richiedere all’azienda, se necessario, la presentazione dei dati personali del lavoratore.

Garante Privacy - Provvedimento 23/12/2010

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