La Riforma Monti ha aumentato i contributi in modo
sistematico per ogni anno allo scopo di raggiungere un plafond finale
del 24%; quest'anno l'aumento è dello 0,45% per cui il contributo è del
21,75% per artigiani e 21,84% per commercianti.
Se però il reddito di impresa supera 45.530 euro
lordi, sulle quote superiori scatta l'addizionale 1% per cui gli
artigiani pagano il 22,75% e i commercianti il 22,84%.
A questo contributo si aggiunge una piccola quota
riservata per l'indennità di maternità: si tratta di 0,62 centesimi al
mese per un totale annuo di 7,44 euro.
Il contributo è dovuto dal titolare di impresa
anche per i familiari collaboratori quali ad esempio coniuge e figli; se
costoro hanno meno di 21 anni di età pagano tre punti in meno.
Gli interessati perciò devono applicare le aliquote
contributive sul reddito che ricavano dall'esercizio dell'attività
autonoma, ma con il rispetto di un minimale e di un massimale.
A - C'è il reddito cosiddetto minimale al di sotto
del quale non si può calcolare il contributo. Il minimale si riferisce
al singolo lavoratore e non all'impresa nel suo complesso; perciò se in
negozio, ad esempio, lavorano i due genitori e il figlio ognuno dei tre
deve rispettare il proprio minimale.
B - C'è poi il reddito cosiddetto massimale, oltre
il quale non sono più dovuti i contributi all'INPS. In realtà di
massimali ce ne sono due:
1) il primo è di 75.883 euro e si applica a tutti quelli che hanno iniziato a versare i contributi prima dell'anno 1996;
2) il secondo è di 99.034 euro e vale solo per gli
artigiani e i commercianti che hanno iniziato a lavorare e a versare i
contributi dopo l'anno 1995, e che quindi oggi hanno come massimo 17
anni di anzianità contributiva.
Quando il titolare si avvale anche dell'attività di
familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono
essere determinati con le seguenti modalità:
1) imprese familiari legalmente costituite: sia i
contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono
essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da
ciascuno ai fini fiscali;
2) aziende non costituite in imprese familiari: il
titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito
denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi
attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale
dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono
essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a
ciascuno di essi.
Una norma particolare è stabilita per le persone
che esercitano l'attività di affittacamere e per i produttori di terzo e
quarto gruppo iscritti alla gestione dei commercianti: costoro non sono
soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito, e quindi devono
versare i contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito, più
la quota dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro
mensili.
I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
a) 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17
febbraio 2014, per il versamento delle quattro rate dei contributi
dovuti sul minimale di reddito;
b) entro i termini previsti per il pagamento delle
imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi
dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo
2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.
Attenzione: l'INPS da quest'anno non invierà più le
comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento
della contribuzione dovuta: le medesime informazioni potranno essere
prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite
l'opzione, contenuta nel cassetto previdenziale «Dati del mod. F24»;
attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare,
in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.