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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 20 marzo 2013

ARTIGIANI e COMMERCIANTI: CONTRIBUTO INPS 2013


La Riforma Monti ha aumentato i contributi in modo sistematico per ogni anno allo scopo di raggiungere un plafond finale del 24%; quest'anno l'aumento è dello 0,45% per cui il contributo è del 21,75% per artigiani e 21,84% per commercianti.

Se però il reddito di impresa supera 45.530 euro lordi, sulle quote superiori scatta l'addizionale 1% per cui gli artigiani pagano il 22,75% e i commercianti il 22,84%.

A questo contributo si aggiunge una piccola quota riservata per l'indennità di maternità: si tratta di 0,62 centesimi al mese per un totale annuo di 7,44 euro.

Il contributo è dovuto dal titolare di impresa anche per i familiari collaboratori quali ad esempio coniuge e figli; se costoro hanno meno di 21 anni di età pagano tre punti in meno.

Gli interessati perciò devono applicare le aliquote contributive sul reddito che ricavano dall'esercizio dell'attività autonoma, ma con il rispetto di un minimale e di un massimale.

A - C'è il reddito cosiddetto minimale al di sotto del quale non si può calcolare il contributo. Il minimale si riferisce al singolo lavoratore e non all'impresa nel suo complesso; perciò se in negozio, ad esempio, lavorano i due genitori e il figlio ognuno dei tre deve rispettare il proprio minimale.

B - C'è poi il reddito cosiddetto massimale, oltre il quale non sono più dovuti i contributi all'INPS. In realtà di massimali ce ne sono due:

1) il primo è di 75.883 euro e si applica a tutti quelli che hanno iniziato a versare i contributi prima dell'anno 1996;
2) il secondo è di 99.034 euro e vale solo per gli artigiani e i commercianti che hanno iniziato a lavorare e a versare i contributi dopo l'anno 1995, e che quindi oggi hanno come massimo 17 anni di anzianità contributiva.

Quando il titolare si avvale anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

1) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
2) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Una norma particolare è stabilita per le persone che esercitano l'attività di affittacamere e per i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione dei commercianti: costoro non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito, e quindi devono versare i contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito, più la quota dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

a) 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
b) entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.

Attenzione: l'INPS da quest'anno non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta: le medesime informazioni potranno essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel cassetto previdenziale «Dati del mod. F24»; attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

PARASUBORDINATI CHE ADOTTANO FIGLI: INDENNITÀ INPS PER CINQUE MESI


Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, sia in caso di adozione nazionale, sia internazionale.

Così ha stabilito la Corte costituzionale (Sent. n. 257/2012) dichiarando l'illegittimità dell'art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001 che prevede in questi casi il pagamento della indennità per soli tre mesi.

Ciò premesso l'INPS comunica che l'estensione del periodo si applica a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

DOTTORI COMMERCIALISTI: SULLE PENSIONI SI ABBATTE IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ


Il regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti prevede che i trattamenti pensionistici a carico siano assoggettati ad una trattenuta mensile, proporzionata all'importo della pensione, denominata «contributo di solidarietà»; il contributo deve essere rivalutato annualmente sulla base di specifici coefficienti ed è ricompreso fra i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge ed è, pertanto, deducibile ai fini fiscali.

Per le pensioni in totalizzazione, il contributo di solidarietà deve essere applicato sulla sola quota a carico della cassa in questione; in questo senso l'INPS ha messo a punto la procedura informatica per consentire l'inserimento dell'informazione del contributo in argomento in fase di prima liquidazione.

Contestualmente alle operazioni di rinnovo delle pensioni 2013, le pensioni in essere interessate dal contributo di solidarietà in parola sono state aggiornate con la trattenuta mensile a partire dalla rata di gennaio 2013.

EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE A FAVORE DELLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA


Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2013, che individua le modalità per la deduzione, a partire dal 2012, delle erogazioni liberali versate a favore della Chiesa apostolica in Italia.

Dette erogazioni liberali, deducibili dal reddito complessivo sino all'importo massimo annuale di euro 1.032,91, debbono risultare dai seguenti documenti:

a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato alla Chiesa apostolica in Italia, contenente la causale dell'erogazione liberale;

b) ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato alla Chiesa apostolica in Italia, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale;

c) in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario, quietanza liberatoria rilasciata a nome della Chiesa apostolica in Italia su appositi stampati predisposti e numerati da detta Chiesa e contenente: il numero progressivo della quietanza; cognome, nome e comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale (la quietanza può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Chiesa apostolica in Italia, anche da altri soggetti incaricati dalla Chiesa medesima).

CURE TERMALI INPS 2013


Inizia con il 25 marzo l'attività termale INPS per il 2013 e terminerà con l'ultimo turno del 18 novembre 2013, per un totale di 18 turni; le domande di prestazione termale dovranno essere presentate entro il 31 ottobre. L'assicurato dovrà iniziare il trattamento termale entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il modello di visita andrà compilato, con particolare attenzione all'esame obiettivo dell'apparato interessato in riferimento al decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1994 contenente l'elenco delle patologie concedibili (reumoartropatie e broncocatarrali).

Al fine di facilitare gli assistiti nella scelta della struttura termale presso la quale avverranno le cure, le Direzioni regionali INPS dovranno tenere evidenziate nel prospetto «cure forme artropatiche», tra le strutture alberghiere che intendano aderire alla convenzione per l'anno in corso, quelle collegate a stabilimenti termali che praticano solo la balneoterapia.

Per le strutture esclusivamente alberghiere dovranno essere indicati, oltre alla distanza dalle terme, il mezzo di collegamento messo a disposizione degli assistiti per raggiungere le stesse.

MOD. 730/2013: APPROVATO IL MODELLO PER COMUNICARE AL FISCO LA SEDE TELEMATICA


Con provvedimento direttoriale del 22 febbraio 2013 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di «Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate», con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

Il modello, attraverso il quale i datori di lavoro devono comunicare all'Agenzia delle entrate la sede telematica presso cui intendono ricevere i dati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti, deve essere inviato entro il 31 marzo di ciascun anno, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche annesse al presente provvedimento ovvero utilizzando il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Non devono inviare la comunicazione, in assenza di variazioni dei dati forniti, i sostituti che hanno già ricevuto i 730-4 in via telematica dall'Agenzia. Inoltre, non sono tenuti alla presentazione del modello l'INPS e i sostituti d'imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto utilizzano per la ricezione dei modelli 730-4 propri canali telematici.