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UFFICIO DEL PERSONALE

giovedì 31 marzo 2011

Documentazione relativa ai domestici: da aprile presentazione all’INPS solo on-line e al telefono.

Dal I aprile 2011 non potranno più essere presentate all’INPS in modalità cartacea le domande di disoccupazione ordinaria, di indennità di mobilità ordinaria e tutte le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro domestico.

La documentazione suindicata potrà essere presentata solo

□ per via telematica, attraverso l’accesso al sito dell’INPS (www.inps.it) inserendo le proprie credenziali;
□ per via telefonica, tramite il contact-center integrato al numero verde 803164.

Superamento del periodo di comporto: licenziamento per giustificato motivo

La Corte di Cassazione ha stabilito, attraverso la sentenza n. 1953/11, che il superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore integra la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e non licenziamento disciplinare.

A giudizio del Giudice, dunque, per il datore di lavoro è sufficiente fornire indicazioni complessive che segnalino il superamento del periodo di comporto, come l’indicazione del numero totale delle assenze effettuate in un determinato periodo, piuttosto che indicare tutti i singoli giorni di assenza.
Ovviamente lo stesso è tenuto a fornire tutte le prove concernenti i fatti costitutivi in caso di chiamata in giudizio.

mercoledì 30 marzo 2011

COMPENSAZIONI IN CASO DI RUOLI SCADUTI - CHIARIMENTI DELLA C.M. 13/E/2011

L’articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto il divieto di compensazioni orizzontali fino a concorrenza dell’importo dei debiti tributari scaduti per imposte erariali e
relativi accessori, nel caso in cui essi siano superiori a euro 1.500, sancendo, in caso di inosservanza, l’applicazione di sanzioni pari al 50 per cento del minore tra l’importo iscritto a ruolo e quello indebitamente compensato: la disposizione è
operativa, in sostanza, dai versamenti in scadenza il 16 marzo 2011, per effetto dell’emanazione del D.M. 10 febbraio 2011, che ha dato attuazione anche alla previsione per cui i debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo possono
essere, anche solo parzialmente, pagati mediante compensazione con crediti relativi alle medesime imposte.

La C.M. 11 marzo 2011, n. 13/E, ha fornito importanti delucidazioni in merito alla normativa in esame.

In particolare, nel confermare che rilevano i ruoli di pagamento scaduti, anche prima del 1° gennaio 2011, purché non ancora pagati, senza che abbia rilievo il periodo di riferimento della violazione contestata e/o la data di notifica della cartella (entrambi, cioè, possono essere anche antecedenti al 2011), l’Agenzia delle Entrate afferma che non devono operarsi distinzioni di sorta fra ruoli ordinari e traordinari.

Inoltre, la stessa C.M. sottolinea che eventuali errori nella fase di compilazione della delega non potranno essere corretti dagli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, «in quanto errori che incidono sostanzialmente sull’azione dell’Agenzia»:
da un lato, quindi, non si potrà presentare la classica istanza di correzione del Modello F24, ma, dall’altro, dalla posizione ministeriale traspare la punibilità dell’errata compilazione della delega di pagamento, che non rappresenterebbe una
violazione meramente formale.

La Settimana fiscale», 8 aprile 2011, n. 13

LICENZIAMENTO: Procedura di licenziamento disciplinare

Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori non è viziato da nullità, ma è soltanto “ingiustificato”, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso il predetto procedimento, non può,
quand'anche effettivamente sussistente, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata al lavoratore dall'ordinamento.

Ne consegue, da un lato, che il licenziamento annullabile per vizi procedimentali produce i suoi effetti ed interrompe, estinguendolo, il rapporto di lavoro, sicché un ulteriore licenziamento intimato successivamente (ancorché in corso di causa ma prima della sentenza di annullamento) deve considerarsi nullo e privo di effetti per mancanza di causa, per l'impossibilità di adempiere la sua funzione; dall'altro lato, che l'eventuale sentenza di accoglimento dell'azione di annullamento del licenziamento, mentre vale a ricostituire senza soluzione di continuità il rapporto di lavoro, non è certamente idonea a restituire retroattivamente efficacia alla manifestazione di volontà datoriale di recesso nulla per mancanza di causa,
perchè posta in essere quando il rapporto di lavoro non era in essere, sia pure in conseguenza di un primo licenziamento annullabile.

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 11/01/2011, n. 459

INCENTIVI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Nuovi obblighi per le fonti rinnovabili e promozione del risparmio energetico. Queste le linee guida del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 81 della «Gazzetta Ufficiale» n. 71 del
28 marzo) che è entrato in vigore ieri.

Atteso dal 5 dicembre (quando era scaduto il termine base della delega contenuta nella Comunitaria 2009), il decreto legislativo attua la direttiva per la «promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» n. 28 del 23 aprile 2009. L'obiettivo dell'intervento normativo è porre le basi per permettere all'Italia di adempiere entro il 2020 all'obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili assegnatole in sede comunitaria, che è pari al 17% del consumo finale lordo di energia (inteso come aggregato dei consumi elettrici, dei trasporti e della climatizzazione).

Il decreto concentra l'intervento su due principali filoni. Da un lato sono stati introdotti nuovi incentivi e obblighi per l'uso delle fonti rinnovabili, quali fonti energetiche primarie per la generazione elettrica e per la climatizzazione degli ambienti, e in relazione ai biocarburanti per il trasporto. Il secondo campo di intervento è la promozione del risparmio energetico finalizzato a ridurre il consumo complessivo sul quale, nel 2020, andrà calcolata la quota nazionale.

Oltre ai temi già ampiamente discussi, quali il passaggio dal terzo al quarto conto energia il 1° giugno 2011
(oggetto di un decreto ministeriale in corso di predisposizione) e la previsione di limiti all'uso delle aree agricole per l'installazione di impianti fotovoltaici, il provvedimento introduce norme di dettaglio di particolare interesse.

Il Sole 24 ORE di Mercoledì 30 marzo 2011

Verbale unico, quando si paga la sanzione in misura ridotta?

Il Ministero del Lavoro chiarisce quali sono i termini per il pagamento in misura ridotta ex art. 16, Legge n. 689/1981, nel caso in cui in un “Verbale Unico” vi siano, contestualmente, diffide per alcuni illeciti e per altri illeciti sia richiesto il pagamento in misura ridotta.


Qualora nel verbale unico l’ispettore provveda, contestualmente, per alcuni illeciti a diffidare il trasgressore, e per altri illeciti a richiedere il pagamento in misura ridotta, il termine di 60 gg. per il pagamento in misura ridotta, ex art. 16 della Legge n. 689/1981, decorre dal 46° giorno dalla notifica del verbale unico. Tuttavia, nel caso in cui vi siano solo diffide ora per allora, il suddetto termine decorre dal 16° giorno.

Il termine di 60 giorni per aderire alla conciliazione amministrativa decorre invece dalla ricezione del verbale unico qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidati.

(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28/03/2011, n. 10)

Pensioni, precisazioni da parte dell’Inps

L’Inps, con la circolare n. 53 del 16 marzo 2011, rettifica ed integra quanto detto nella circolare n. 126/2010 (cfr. INPS, i correttivi alla previdenza) in materia di trattamenti pensionistici. L’INPS, sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito ad alcune problematiche interpretative, fornisce nuove precisazioni in merito a:

1) Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004.
2) Pensione supplementare.
3) Pensione di vecchiaia da liquidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del d.lgs n. 503 del 1992, in favore di assicurati portatori di grado di invalidità non inferiore all’80%.
4) Assegno ordinario di invalidità: trasformazione in pensione di vecchiaia.
5) Fondo Volo.
6) Pensione di vecchiaia a carico della Gestione Separata
7) Lavoratori ex LSU o ASU collocati in prepensionamento anticipato di vecchiaia
8) Lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

Nel particolare con riferimento al punto 1) l’Istituto ha rettificato la citata circolare in base a precisazioni del Ministero del Lavoro, specificando che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall’art. 12, c. 1 e 2, del D.L. n. 78/2010, deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20.7.2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all’art. 1, c. 9, della Legge n. 243/2004. Inoltre, relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20.7.2007, si conferma che qualora gli stessi maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31.12.2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità.

I poteri ispettivi della DPL

Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale sono state affidate, a seguito della soppressione dell’Ispettorato del Lavoro, alle Direzioni provinciali del Lavoro, che dal 2008 fanno capo al Ministero del Lavoro, le quali pongono in essere le suddette funzioni tramite proprio personale ispettivo che opera, nei limiti del servizio e nel rispetto della normativa vigente, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

I poteri ispettivi in questione riguardano tutte quelle condotte illecite, tra cui quelle definite antisindacali, che i datori di lavoro possono porre in essere a discapito dei diritti dei lavoratori sanciti dalla Costituzione (diritto di sciopero) ovvero dallo Statuto dei lavoratori (diritto di assemblea, diritto di affissione, referendum, contributi sindacali) e che, a ben vedere, risultano di difficile collocazione normativa dal momento che, il più delle volte, il confine tra condotta lecita o illecita sembra essere sfumato dato il tenore degli obblighi prescritti, i quali spesso risultano ampi e generali.

Negli ultimi anni alcuni interventi normativi, quali il D.Lgs. n. 124/2004 ed il D.Lgs. n. 25/2007, hanno rafforzato i poteri ispettivi in questione.
Il primo ha esteso, infatti, i compiti di vigilanza anche alla corretta attuazione dei contratti collettivi, mentre il secondo ha predisposto un apparato sanzionatorio nei casi di inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Nello specifico, gli ispettori del lavoro hanno il potere discrezionale di concretizzare un obbligo datoriale fissato da una norma giuridica, provvedimento contro cui è possibile, entro 15 giorni, il ricorso innanzi al Direttore della DPL, chiamato a decidere entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si formerà il silenzio-rigetto.
In caso il datore violi le disposizioni ispettive sarà punito con sanzione amministrativa da 515.00 a 2580.00 euro (art. 11, DPR n. 520/55) che ridotta ammonta a 860.00 euro (art. 16, L. n. 689/81).
Se il verbale unico di accertamento contiene sia illeciti diffidabili che non diffidabili, il termine di 60 giorni per il pagamento della sanzione ridotta decorre dalla scadenza dei termini complessivamente previsti per l’ottemperanza degli illeciti diffidabili (Ministero del Lavoro, Circolare 28 marzo 201, n. 10).
Nelle ipotesi in cui gli ispettori riscontrino delle violazioni di carattere penale, a fronte di mancata ottemperanza al decreto emesso dal Tribunale in sede di ricorso (ex art. 28, L. n. 300/70), in qualità di organi di polizia giudiziaria, attraverso provvedimento di prescrizione obbligatoria provvedono a punirle con ammenda o arresto. A tal proposito è intervenuto anche il Ministero del Lavoro che attraverso l’interpello n. 5/2011 ha affermato che “laddove il personale ispettivo accerti che il datore di lavoro non abbia adempiuto all’ordine impartito dall’autorità giudiziaria [….], lo stesso personale provvederà ad impartire una prescrizione avente il medesimo contenuto di quanto stabilito dal giudice”, avendo cura di coordinarsi con l’Autorità giudiziaria nei casi in cui il procedimento penale sia ancora in corso.

A fronte del mancato rispetto da parte del datore degli obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori circa proprie scelte organizzative, per le imprese con un numero di dipendenti almeno pari a 50, le DPL comminano una sanzione amministrativa che va da un minimo di 3000 ad un massimo di 18000 euro (D.Lgs. n. 25/2007). E’ rimandata alla contrattazione collettiva la definizione puntuale di sedi, tempi, soggetti, modalità e contenuti specifici dei diritti d’informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.

martedì 29 marzo 2011

LAVORO DOMESTICO: DA APRILE OGNI COMUNICAZIONE È ON-LINE

Dal 1° aprile tutte le comunicazioni obbligatorie inerenti i rapporti di lavoro con colf e badanti (iscrizione, variazioni, cessazione) devono essere effettuate tramite il canale telematico INPS. L'assunzione entro le 24 ore precedenti, le altre comunicazioni entro i cinque giorni successivi.

Il servizio è disponibile sul sito Internet dell'Istituto www.inps.it. Una volta inviata la domanda si può stampare la ricevuta sulla quale sono riportati tutti i dati inseriti, il numero attribuito dall'Istituto quale codice del rapporto e la data di invio.

Le informazioni richieste riguardano i dati anagrafici e di residenza del datore di lavoro e del lavoratore nonché gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro. Al termine dell'inserimento dei dati:

- il rapporto di lavoro viene direttamente inserito negli archivi di gestione dell'INPS;

- viene trasmessa la comunicazione ai Servizi per l'impiego, all'INAIL e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo;

- viene spedita la lettera di accoglimento al datore di lavoro con le istruzioni relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Variazioni. La procedura telematica consente l'inoltro delle variazioni che sono strettamente oggetto di obbligo di comunicazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia e interessano:

1) la proroga del termine del rapporto di lavoro inizialmente dichiarato nella dichiarazione di iscrizione;

2) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

3) la cessazione del rapporto di lavoro.

Le variazioni riguardanti orario e retribuzione sono soggette ad un limite massimo complessivo di due comunicazioni al trimestre, mentre non vi sono limiti per tutte le altre comunicazioni che non hanno effetto sul calcolo dei contributi da versare.

È comunque sempre possibile al momento del pagamento dei contributi variare senza limitazioni i dati relativi ad orario e retribuzione per ottenere il conseguente calcolo dei contributi dovuti.

Gli operatori del call center (numero verde 803.164 attivo dal lunedì al venerdì ore 8-20 ed il sabato ore 8-14) forniranno inoltre tutte le informazioni e l'assistenza ai cittadini che utilizzano il canale web.

Accesso al servizio. Possono presentare le comunicazioni anche i consulenti, i professionisti abilitati e le associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico. Per l'accesso al servizio è sempre richiesta l'autenticazione tramite Pin, rilasciato dall'INPS, Cns (Carta nazionale dei servizi), rilasciata da una Pubblica amministrazione o mediante altro dispositivo (smart card, chiavetta Usb) contenente »certificato digitale di autenticazione personale» rilasciato da apposito ente certificatore.

Per assicurare l'accesso al servizio a tutti i soggetti, compresi quelli che non hanno possibilità o facilità di utilizzo di strumenti informatici, è sempre prevista in alternativa la disponibilità della comunicazione telefonica, rivolgendosi al call center, numero verde 803.164, che provvederà all'acquisizione della comunicazione, previa identificazione del soggetto dichiarante. La identificazione del soggetto dichiarante avverrà tramite Pin e codice fiscale.

Per un periodo transitorio, fino al 30 settembre 2011, saranno acquisite anche le comunicazioni di soggetti sprovvisti di Pin ma contestualmente all'accettazione della comunicazione, l'operatore INPS center provvederà ad assegnare il Pin al soggetto. Dal 1° ottobre non saranno accettate comunicazioni da parte di persone non identificabili tramite Pin.

Pagamento dei contributi. I contributi dovuti dal datore di lavoro domestico dal 1° aprile 2011 potranno essere versati esclusivamente secondo le seguenti modalità:

A - Rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito Reti Amiche. Allo stato attuale, in base alle adesioni finora in essere, il pagamento è disponibile presso:

1) le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche ed espongono il logo «Servizi INPS»;

2) gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);

3) tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca on-line.

B - On-line sul sito Internet www.inps.it (percorso: Servizi on-line - Per tipologia di utente - Cittadino - Pagamento contributi lavoratori domestici), utilizzando la carta di credito.

C - Per telefono al call center numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito.

D - Con il classico bollettino Mav cartaceo.

Sarà quanto prima reso disponibile anche il sistema di pagamento attraverso l'addebito diretto sul conto corrente bancario tramite Rid (che viene utilizzato dall'INPS già per riscatti, ricongiunzioni, contributi volontari, ecc.)

Bollettini Mav. L'INPS, in una prima fase introduttiva del pagamento tramite Mav, provvederà all'invio generalizzato - nel mese di marzo per i primi due trimestri e nel mese di settembre per i successivi 2 trimestri - a tutti i datori di lavoro domestico di Mav utili per il pagamento dei contributi per l'anno 2011. Nel caso di intervenuta modifica di elementi utilizzati per la determinazione dell'importo richiesto nei Mav inviati, dal sito Internet www.inps.it è possibile ottenere l'immediato rilascio di un altro Mav con importo conforme alle variazioni inserite.

La ricevuta alla colf. Per tutte le modalità di pagamento è prevista la possibilità di doppia copia della ricevuta, per consentirne la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore. Nel caso di pagamento tramite Mav, che strutturalmente non consente doppia quietanza, è prevista un'attestazione, situata nella parte superiore del modulo, che il datore di lavoro, sotto la propria responsabilità, dovrà completare con la data del pagamento, firmare e consegnare al lavoratore.

Nel caso di pagamento effettuato presso il call center con carta di credito, sarà inviata una doppia ricevuta all'indirizzo indicato per le comunicazioni dal datore di lavoro risultante negli archivi INPS.

LAVORATORI A PROGETTO NELLO SPETTACOLO: ASSEGNI FAMILIARI A CARICO ENPALS

Assegni familiari riconosciuti ai lavoratori a progetto nel settore dello spettacolo: le prestazioni sono di competenza ENPALS, così stabilisce il Ministero del lavoro.

Il sistema previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dello spettacolo prevede il versamento dei contributi sia all'ENPALS (che assicura il solo trattamento di pensione), sia all'INPS (per la contribuzione minore). L'aliquota contributiva ENPALS è allineata a quella INPS ed è equiparata tra lavoratori autonomi e subordinati. All'INPS sono, invece, dovute le contribuzioni cosiddette minori, in quanto tale ente ha competenza sui contributi di malattia e maternità.

Riguardo ai lavoratori assunti con contratto di collaborazione a progetto (fattispecie contrattuale ammissibile nel settore dello spettacolo), è stabilito che gli artisti che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione sono soggetti a contribuzione INPS solo per l'indennità economica di maternità. Con riferimento ai contributi INPS per l'indennità di disoccupazione (DS), per il trattamento di fine rapporto (Tfr) e per la cassa unica assegni familiari (CUAF), gli stessi sono dovuti:

- solo per il personale appartenente al settore dello spettacolo assunto con vincolo di subordinazione,

- restandone pertanto esclusi i collaboratori a progetto, quindi il pagamento degli assegni per il nucleo familiare rimane di competenza dell'ENPALS, quale Ente previdenziale cui gli stessi sono obbligatoriamente iscritti.

lunedì 28 marzo 2011

Proroga del congedo di maternità

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 16/03/2011, n. 15/6165

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la recente nota 15/6165 è intervenuto in merito all’istituto della proroga del congedo di maternità disciplinata dagli artt. 7 e 17, D.Lgs. n. 151/2001, secondo cui il provvedimento deve essere emanato dalla DPL competente sulla base di accertamento medico rilasciato dai competenti organi del SSN, mentre, nell’ipotesi di astensione anticipata per complicanze della gravidanza, l’astensione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, sempre sulla base di certificazione medica, potendovi anche prescindere e attenersi ai risultati della propria attività di vigilanza.

Nel caso in esame la ASL chiamata dal datore di lavoro ad esprimere il proprio giudizio medico di natura tecnica circa il prolungamento dell’astensione dal lavoro dopo il parto per una lavoratrice impiegata in una cooperativa di assistenza ai soggetti con grave disabilità psico-fisica, si è pronunciata in senso negativo, sebbene la tipologia di lavoro in questione sembra di fatto rientrare nell’elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri (art. 7, lett. L) a cui è connessa l’astensione durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto (nello specifico “lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali”, anche se le lavoratrici operano per una cooperativa sociale e non per una struttura ospedaliera).

Pur ribadendo che la DPL per emanare il provvedimento di interdizione dal lavoro anticipata o posticipata resta vincolata al giudizio tecnico effettuato dalla ASL tramite accertamento medico, nel caso in esame il Ministero, trattandosi di norme poste a tutela della salute e della sicurezza della donna e del bambino, “ritiene auspicabile –oltre che formalmente possibile- riaprire un dialogo con la competente ASL, richiedendo un nuovo sopralluogo per le vie istituzionali (art. 17, c. 2)”

Maternità: domande on line per le lavoratrici autonome

Con il Messaggio n. 7196/2011, l’INPS comunica l’attivazione del servizio web che permette l’invio telematico delle domande di indennità di maternità anche per le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali.

Contribuzione volontaria per l’anno 2011

INPS, Circolare 16/03/2011, n. 51

Attraverso la Circolare n. 51/2011, l’INPS ha indicato i valori della contribuzione volontaria da versare per l’anno 2011, in considerazione della variazione dell’indice dei prezzi al consumo (verificatosi tra il periodo gennaio 2009-dicembre 2009 ed il periodo gennaio 2010- dicembre 2010) comunicata dall’ISTAT e pari all’1.60%.
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 Per i lavoratori dipendenti non agricoli:

 la retribuzione minima settimanale è pari a 187,34 euro;
 la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% è di 43042,00 euro;
 il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di 93622,00;
 l’aliquota IVS i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria da decorrenza successiva al 31/12/1995 è confermata al 27,87%;
 l’aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31/12/1995 è incrementata dello 0,50% risultando pari al 31,87%.

 Per gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato l’aliquota per la contribuzione volontaria resta invariata, uguale al 33,00%.

 Per i contributori volontari del Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive in vigore:

 aliquota del 40,82% per gli iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 18/12/1995, ovvero con meno di 18 anni di anzianità contributiva, qualora non abbiano aderito a fondi complementari;
 aliquota del 37,70% per gli iscritti al Fondo con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 18/12/1995, qualora abbiano aderito a fondi complementari;
 aliquota del 37,70% per gli iscritti dopo il 31/12/1995 che risultino privi di anzianità contributiva.

venerdì 25 marzo 2011

Gli interessi decorrono 30 giorni dopo la richiesta di pagamento della fattura

Fondazione Studi CDL - Parere 23/03/2011 n. 7

La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, con il parere 23/03/2011 n.7, rispondendo ad un quesito, ha precisato che se le parti non hanno previsto un termine entro il quale il cliente deve pagare la prestazione ricevuta, gli interessi di mora maturano decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento avente contenuto equivalente.

Più precisamente il DLgs 231/2002 recependo la direttiva 2000/35/CE ha modificato profondamente i criteri di riconoscimento degli interessi di mora per gli operatori commerciali, siano essi imprese o professionisti. Più precisamente la nuova normativa prevede che se il creditore adempie agli obblighi contrattuali e di legge senza ricevere nei termini l’importo del corrispettivo dovuto, gli interessi decorrono automaticamente a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore. Infatti l’art. 1224 c.c. che invece prevede il riconoscimento degli interessi al creditore previa costituzione in mora del debitore trova applicazione soltanto con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori oppure di enti associativi senza fini di lucro.

Se invece le parti non hanno fissato un termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato, gli interessi maturano dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento avente contenuto equivalente. Nel caso in cui non è certa la data di acquisizione materiale di tali documenti o il debitore ha ricevuto gli stessi prima del ricevimento del bene o della prestazione, la decorrenza coincide con la data di ricevimento del bene o della prestazione del servizio. Il giorno a decorrere dal quale gli interessi sono dovuti coincide con la data di accettazione o di verifica della conformità del bene o del servizio alle previsioni contrattuali nel caso in cui il debitore abbia ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima della data stabilita dalla legge o dal contratto per l’accettazione e/o verifica.

La stessa Fondazione Studi ricorda anche che un eventuale penale per ritardato pagamento potrà essere richiesta dal creditore purchè stabilita contrattualmente.

Sia gli interessi di mora che la penale sono esclusi dalla base imponibile IVA.

Addizionali comunali, In G.U. il decreto sul federalismo municipale

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23/03/2011 il Dlgs 14/03/2011 n.23, meglio noto come decreto sul federalismo municipale, che tra le diverse disposizioni prevede anche novità in merito all’addizionale comunale all’IRPEF.

Più precisamente l’art. 5 prevede che entro 60 giorni dal 7/04/2011 (data di entrata in vigore del DLgs 23/2011) verrà adottato un decreto ministeriale che dovrà disciplinare la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di:

- istituire l’addizionale comunale IRPEF;
- aumentare l’addizionale comunale all’IRPEF se già istituita.

Se i 60 giorni trascorrono senza che il predetto decreto venga emanato, la facoltà di istituire o di aumentare l’addizionale può essere esercitata dai Comuni che:

- non hanno istituito l’addizionale;
- l’hanno istituita in misura inferiore allo 0,4%.
Questi Comuni non possono comunque istituirla o aumentarla (se già istituita) in misura superiore allo 0,2%.

DURC, dal 28 marzo cambia l’applicazione per la richiesta

Lo Sportello Unico Previdenziale, con un comunicato, ha reso noto che, dal 28 marzo 2011, sarà modificata l’applicazione dedicata alla richiesta ed al rilascio del DURC.

A partire dalla suddetta data, sarà disponibile la nuova versione 4.0 dell’applicazione www.sportellounicoprevidenziale.it per la richiesta ed il rilascio del DURC che avrà anche nuove funzionalità.

A tal fine, il sistema sarà chiuso, sia per gli utenti esterni che per il personale di INAIL, INPS e Casse Edili, dalle ore 23,00 del 24 marzo alle ore 9,00 del 28 marzo 2011.
Al primo nuovo accesso, il sistema proporrà un apposito messaggio con cui si chiede all’utente di verificare i dati personali, di cambiare la password e, successivamente, procedere al nuovo accesso, seguendo il percorso proposto dal sistema.

Pensioni, precisazioni da parte dell’Inps

L’Inps, con la circolare n. 53 del 16 marzo 2011, rettifica ed integra quanto detto nella circolare n. 126/2010 (cfr. INPS, i correttivi alla previdenza) in materia di trattamenti pensionistici. L’INPS, sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito ad alcune problematiche interpretative, fornisce nuove precisazioni in merito a:
1) Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004.
2) Pensione supplementare.
3) Pensione di vecchiaia da liquidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del d.lgs n. 503 del 1992, in favore di assicurati portatori di grado di invalidità non inferiore all’80%.
4) Assegno ordinario di invalidità: trasformazione in pensione di vecchiaia.
5) Fondo Volo.
6) Pensione di vecchiaia a carico della Gestione Separata
7) Lavoratori ex LSU o ASU collocati in prepensionamento anticipato di vecchiaia
8) Lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Nel particolare con riferimento al punto 1) l’Istituto ha rettificato la citata circolare in base a precisazioni del Ministero del Lavoro, specificando che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall’art. 12, c. 1 e 2, del D.L. n. 78/2010, deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20.7.2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all’art. 1, c. 9, della Legge n. 243/2004. Inoltre, relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20.7.2007, si conferma che qualora gli stessi maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31.12.2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità.

giovedì 24 marzo 2011

Reintegrazione e risarcimento del danno: l'aliunde perceptum può essere rilevato d'ufficio

In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300/1970, qualora il datore di lavoro deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, il giudice può valutare, anche d'ufficio, tutte queste circostanze, riducendo così il numero delle mensilità spettanti a titolo risarcitorio.

Tale valutazione può essere effettuata nel silenzio della parte interessata ed anche ove l'acquisizione sia riconducibile ad un comportamento della controparte.

Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione nella sentenza del 27 gennaio 2011, n. 1950, con la quale la Corte è intervenuta nuovamente sulla questione inerente i parametri di quantificazione del danno da licenziamento illegittimo.

Come noto, l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori stabilisce espressamente che, in ipotesi di inefficacia, nullità, annullabilità del licenziamento irrogato al lavoratore subordinato, quest'ultimo ha diritto ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro se l'azienda, presso la quale lavorava, occupa più di 15 dipendenti.

La "reintegrazione", dunque, comporta il ripristino della situazione antecedente il recesso datoriale e si concretizza solo se il datore di lavoro decide di dare attuazione spontanea al disposto giudiziale. La reintegrazione, in sostanza, costituisce un obbligo di fare infungibile.

Ebbene, l'art. 18 sopra richiamato riconosce, poi, sempre in favore del lavoratore riammesso in servizio, il diritto al ristoro del danno subito, il cui ammontare subisce delle variazioni (in rialzo o in ribasso) in presenza di alcuni specifici parametri, quali l'insieme delle retribuzioni maturate dal lavoratore nel periodo intercorso tra la data del licenziamento e la reintegrazione, l'inerzia del dipendente nella ricerca di una nuova occupazione (percipiendum), l'eventuale percezione dell'aliunde perceptum.

L'aliunde perceptum, come noto, è costituito da quei compensi ricevuti a qualsiasi titolo da terzi a fronte dello svolgimento, da parte del licenziato, di un'attività lavorativa. Compensi che, ovviamente, devono essere detratti dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio.

Recentemente, la giurisprudenza ha chiarito che: "Ai fini della determinazione dell'aliundeperceptum da detrarre dal risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, occorre considerare le retribuzioni maturate nel periodo intercorrente tra il licenziamento ed il reinserimento nel posto di lavoro, intese quali compensi conseguiti dal lavoratore, reimpiegando la capacità di lavoro non impegnata nell'attività cessata a causa del licenziamento illegittimo, a prescindere dalla natura delle somme percepite, ovvero contributiva o assistenziale, e dal fatto che si tratti di redditi assoggettabili a contribuzione" (Cass. 21 febbraio 2011, n. 4146).

Ed ancora: "Il risarcimento del danno conseguente alla nullità del licenziamento non può essere decurtato degli importi ricevuti a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecato con il licenziamento, quale "aliunde perceptum", non qualsiasi reddito percepito dal lavoratore, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa" (Trib. Trieste 10 maggio 2010).

Al contrario, ai fini di un incremento del risarcimento, il lavoratore può dimostrare di aver subito danni ulteriori rispetto alle retribuzioni perdute. A tal proposito, è stato chiarito che: "In tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, il lavoratore licenziato e successivamente reintegrato che chieda il risarcimento di danni ulteriori alla propria professionalità - subiti nel periodo intercorrente dal licenziamento alla reintegrazione - ha l'onere di provare che tali tipologie di danni abbiano procurato un pregiudizio diverso da quello della mera perdita della retribuzione" (App. Firenze 4 maggio 2004).

Dunque, in tema di quantificazione del danno, anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., il datore di lavoro è tenuto a dimostrare il comportamento colpevole del lavoratore nella mancata ricerca di una nuova occupazione, oppure la percezione, successivamente al licenziamento, di un reddito da lavoro. Viceversa, il lavoratore è tenuto a provare di essersi adoperato per la ricerca di un'altra occupazione nel periodo che intercorre tra la data del licenziamento e l'ordine di reintegrazione e, se del caso, di aver subito un pregiudizio ulteriore e diverso dalla mancata erogazione delle retribuzioni.

D'altra parte, questo principio trova riscontro in una importante decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali, in tempi risalenti, hanno stabilito proprio questo criterio di ripartizione dell'onere della prova (Cass. Sez. Un. n. 1099 del 1998).

Un altro principio autorevole, espresso nella medesima pronuncia e poi riproposto dalla sentenza in esame, consiste nel riconoscere che l'eccezione, con la quale il datore di lavoro deduce fatti che possano determinare una decurtazione del risarcimento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne fa espressa riserva in favore della parte.

In definitiva, chiarisce la Cassazione, tale eccezione non integra un'eccezione in senso stretto e, pertanto, è sempre rilevabile d'ufficio, dovendo ritenersi indispensabile soltanto l'allegazione puntuale delle circostanze da cui si deduce la sussistenza di un reddito da lavoro o un comportamento che abbia aggravato il danno.

Ebbene, la decisione in commento, rifacendosi a questo principio, ha chiarito, per l'ennesima volta, che il giudice è tenuto d'ufficio a valutare tutte quelle circostanze utili ai fini della quantificazione del risarcimento, anche se non viene sollevata una specifica eccezione in tal senso.

La vicenda processuale, sottoposta all'attenzione della Cassazione, riguarda il caso di una lavoratrice dipendente che impugnava il licenziamento intimatole per giusta causa, in quanto illegittimo.

In primo grado, la domanda veniva accolta con condanna della società al risarcimento del danno, mentre in appello la decisione veniva parzialmente riformata proprio relativamente al capo di domanda del danno.

In particolare, secondo i giudici del secondo grado, la quantificazione del danno patito dalla lavoratrice doveva essere ridotto a cinque mensilità, poiché la lavoratrice, subito dopo il recesso, aveva tenuto un comportamento poco diligente e, comunque, inidoneo a non aggravare il danno medesimo.

Di conseguenza, la sanzione ripristinatoria, nella misura disposta dal Tribunale, doveva ritenersi eccessiva.

La lavoratrice, avverso la decisione di appello, proponeva, quindi, ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione di norme di legge, nonché il difetto di motivazione.

La doglianza verte, principalmente, sulla violazione dell'art. 1227 cod. civ.. Infatti, secondo la ricorrente, la società non aveva avanzato in appello alcuna domanda intesa ad ottenere, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura minima, né aveva allegato circostanze utili in tal senso.

La Corte respinge il ricorso, ritenendo che il motivo sia assolutamente infondato.

Sostengono i giudici di legittimità che, per costante orientamento giurisprudenziale, la quantificazione del risarcimento del danno è rimessa al libero apprezzamento del giudice, il quale, anche in assenza di un'eccezione della parte, è tenuto a valutare tutte le circostanze utili ai fini dell'applicazione della misura minima.

E' sufficiente, a tal fine, che vi sia stata una rituale allegazione dei fatti rilevanti e che gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti.

In presenza di queste condizioni, il giudice è tenuto a trarre d'ufficio tutte le conseguenze utili ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. 20 marzo 2004, n. 5655).

Più specificamente, prosegue la Cassazione, non occorre neppure la formulazione di una domanda specifica che richieda l'applicazione della misura minima, in quanto le cinque mensilità costituiscono il "minimo" previsto dall'art. 18 Stat. Lav. e inderogabilmente dovuto al lavoratore e, quindi, rappresenta una parte comunque irriducibile dell'obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento.

Di conseguenza, non è necessario proporre una domanda specifica (Cass. 21 agosto 2003, n. 12306), in quanto l'applicazione della sanzione "minima" è ricompresa, seppur implicitamente, nella contestazione, in via generale, del danno.

In conclusione, la Cassazione, respingendo la domanda della lavoratrice, non ha fa altro che conformarsi ai principi di diritto sanciti da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Peraltro, il primo intervento in materia risale addirittura al 1998, l'anno in cui le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1099, hanno riconosciuto la rilevabilità d'ufficio di elementi idonei a decurtare l'ammontare del danno.

Può essere utile riportare testualmente il passaggio della sentenza sul punto: "In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, l'eccezione con la quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l'ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale d'impugnazione, né l'eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato".

Il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato successivamente ripreso nelle sentenze n. 6668 del 2004 e n. 21919 del 2010, secondo le quali "in riferimento al licenziamento dichiarato illegittimo, ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970, è necessario che risulti la prova, da qualsiasi parte provenga, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto".

Cassazione civile - Sentenza 27 gennaio 2011, n. 1950.

Iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane: chiarimenti

Con la circolare 11 marzo 2011, n. 47, l'Inps fornisce chiarimenti sul disposto dell'art. 43 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) (v. notizia del 15/11/2010), in base al quale dal 1° gennaio 2010 gli atti e i provvedimenti emessi in relazione alla modifica di uno stato di fatto o di diritto dei soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane, diventano inopponibili all'Istituto decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti.

La norma si riferisce, in particolare, alle delibere adottate dalle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero dagli altri soggetti obbligati alla tenuta dell'albo in base alla legislazione regionale.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 tali modifiche potranno essere fatte valere nei confronti dell'Istituto esclusivamente qualora la delibera stessa sia comunicata entro i tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti; mentre, una volta decorso tale termine, le determinazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato non potranno avere valore vincolante nei riguardi dell'Istituto relativamente alla sussistenza dell'obbligo contributivo alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

L'Inps provvederà a comunicare le ragioni dell'inopponibilità riscontrata alla commissione o ente che abbia adottato un atto che risulti tale ai sensi della disposizione normativa in esame.

Trattandosi peraltro di provvedimenti qualificati dalla norma come meramente inopponibili, l'Istituto ritiene di dover dare comunque seguito, nei limiti della prescrizione quinquennale, ai provvedimenti di iscrizione o di variazione che determinino la retroattività della data di iscrizione alla predetta gestione, in considerazione della necessità di salvaguardare il diritto alla posizione assicurativa dei lavoratori.

Per tale motivo l'Inps provvederà comunque a valutare eventuali, ulteriori evidenze documentali comprovanti la situazione di fatto o di diritto e, in caso di valutazione positiva, procederà comunque ad applicare la delibera (es. cancellazione retroattiva a seguito del decesso del titolare, svolgimento di altra attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza, ecc.).


Inps circ. 11 marzo 2011, n. 47.

Modello 730/2011: chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 marzo 2011, n. 14/E, fornisce indicazioni in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 con modello 730/2011 (v. notizia del 21/1/2011) e chiarimenti in merito alla modalità per chiedere il rimborso relativo alle somme erogate negli anni 2008 e 2009 (a titolo di incremento della produttività e assoggettate a tassazione ordinaria), ad un Caf o ad un professionista abilitato, nonché al sostituto d'imposta in determinati casi, se il contribuente è in possesso di un Cud che ne certifica la corresponsione.

Con riferimento all'assistenza prestata dal sostituto d'imposta, è stata introdotta la possibilità di utilizzare i sistemi informatici per la presentazione del 730 da parte del dipendente e per la consegna da parte del sostituto della dichiarazione elaborata, nel rispetto delle regole di sicurezza e di agibilità per garantire nell'utilizzo di tale procedura sia il dipendente che il sostituto.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni in merito alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei mod. 730-4.


Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2011

Per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, i lavoratori dipendenti e i pensionati possono utilizzare il mod. 730/2011, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti.

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi:

- al proprio sostituto, solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2011;

- ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2011 e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto a tempo determinato può rivolgersi al proprio sostituto, a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di settembre 2010 al mese di giugno 2011.

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il rappresentante o tutore può dichiarare con il modello 730 i redditi delle persone incapaci, compresi i minori, nel caso in cui siano rispettate le condizioni previste.

I redditi di contribuenti deceduti non possono essere dichiarati con il modello 730.


Presentazione modello ai sostituti d'imposta

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il 30 aprile 2011:

- il modello 730/2011, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;

- il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa.

La consegna della dichiarazione da parte del dipendente può essere effettuata anche mediante trasmissione in formato elettronico purché il sostituto abbia provveduto all'istituzione di un sito Internet dedicato ed abbia fornito i dipendenti di utenza e password personali. Anche in questo caso, tuttavia, la consegna del mod. 730-1 deve avvenire in forma cartacea per mezzo di apposita busta chiusa.

Il contribuente non deve produrre al sostituto d'imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati; deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2015, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello "730-2 per il sostituto d'imposta".

Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta. Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontri anomalie o incongruenze che determinano l'interruzione dell'assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito, che dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello Unico 2011 - Persone fisiche.

Entro il 31 maggio 2011 il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal sostituto nel prospetto di liquidazione, il medesimo deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato al sostituito.

Il sostituto, entro il 30 giugno 2011, deve trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione, nonché i dati variati a seguito delle rettifiche, e consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1.

Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2013.

Ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 164/1999 i Caf trasmettono telematicamente il risultato finale delle dichiarazioni 730 (mod. 730-4) all'Agenzia delle Entrate, che lo rende disponibile in via telematica, ai sostituti d'imposta.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 febbraio 2011 è stato approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", che deve essere compilato dai sostituti d'imposta indicando la sede telematica (fisconline o entratel) o l'intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del modello 730-4 e trasmesso entro il 31 marzo 2011.

A tale riguardo, si fa presente che, anche i sostituti d'imposta che negli anni scorsi hanno già partecipato al flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730 devono trasmettere, entro il 31 marzo 2011, il modello di comunicazione per il 2011 che richiede l'indicazione di nuovi dati per l'identificazione del sostituto, se intendono ricevere i mod. 730-4 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.


Presentazione modello al Caf e professionista abilitato

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un Caf-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 31 maggio 2011:

- il modello 730/2011 già compilato e sottoscritto oppure può chiedere l'assistenza fiscale per la compilazione;

- il modello 730-1 per la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef, anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa.

Nel caso in cui il contribuente richieda l'assistenza fiscale per la compilazione del modello 730, la residenza anagrafica deve essere indicata solo se è variata. A tal fine, le modifiche territoriali (soppressione del comune per confluenza in un nuovo comune o variazione della provincia o della regione di appartenenza) non costituiscono variazione di residenza del contribuente e, pertanto, in tali casi non devono essere compilati i riquadri: "Residenza anagrafica", "Domicilio Fiscale al 31/12/2010" e "Domicilio Fiscale al 01/01/2011".

Il contribuente deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2015 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Le stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un Caf di cui è socio.

Il Caf o il professionista abilitato rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita. Prima di rilasciare la ricevuta, la quale costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente ovvero dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.

Il Caf e il professionista nel mod. 730-2 devono indicare, barrando l'apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione, se intendono o meno assumere l'impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere presentata da entrambi i coniugi.

L'indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma sintetica quando il Caf o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel mod. 730-2.

La ricevuta è redatta in conformità al modello "730-2 per il Caf o per il professionista abilitato" e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell'incaricato del Caf al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato.

Entro il 15 giugno 2011, il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3.

Nel caso vengano rilevati errori commessi dal Caf o dal professionista abilitato, lo stesso soggetto che ha prestato l'assistenza deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all'assistito.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal Caf o dal professionista abilitato.

Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal Caf o dal professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello Unico 2011 - Persone fisiche.

Entro il 30 giugno 2011, il Caf e il professionista abilitato trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione, nonché la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.

Il Caf e il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni, dei relativi prospetti di liquidazione e del modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2013.

Il Caf o il professionista abilitato:

- rilascia la ricevuta, modello "730-2 per il Caf o per il professionista abilitato", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;

- elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell'apposita casella "integrativo" deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all'assistito, entro il 10 novembre 2011, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;

- trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre 2011, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 e i relativi modelli 730-4 integrativi che l'Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d'imposta che effettuano i conguagli a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre;

- trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre 2011, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 ed entro la stessa data il modello 730-4 integrativo direttamente al sostituto d'imposta che non è incluso negli elenchi forniti dall'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia rende disponibile ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale l'elenco dei sostituti che hanno presentato la comunicazione i quali sono indicati con il codice fiscale e l'annesso codice sede fornito con la comunicazione stessa. Conseguentemente, i CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro le scadenze stabilite, i modelli 730-4, 730-4 rettificativi e 730-4 integrativi destinati ai sostituti che hanno trasmesso la comunicazione.

Il risultato contabile costituisce parte integrante della dichiarazione mod. 730 e deve essere inviato dai Caf e dai professionisti abilitati nello stesso file contenente i dati della dichiarazione 730-2011 entro il 30 giugno 2011.

I Caf e i professionisti abilitati sono tenuti alla consegna dei mod. 730-4 per le vie ordinarie quando:

l'Agenzia comunica nella ricevuta l'impossibilità di consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto;

- vengono restituiti al Caf da un sostituto che non è tenuto all'effettuazione del conguaglio, poiché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente.

In entrambi i casi la dichiarazione 730/2011 viene acquisita dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione 730, unitamente al mod. 730-4, non viene accolta se il codice fiscale del sostituto d'imposta, indicato nel riquadro del frontespizio "Sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio", non è inserito nell'elenco dei sostituti d'imposta fornito dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso il Caf o il professionista deve trasmettere all'Agenzia la sola dichiarazione e provvedere autonomamente alla consegna del risultato contabile.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta non sia stato inserito nell'elenco fornito dall'Agenzia delle Entrate il Caf o il professionista abilitato deve comunicare, entro il 30 giugno 2011, direttamente al sostituto d'imposta, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio.

I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina.

Per la comunicazione del risultato contabile può essere utile utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo, tuttavia, l'Agenzia fa presente che è opportuno che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal Caf e dal professionista abilitato con lo stesso sistema di comunicazione concordato.

I supporti magnetici devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l'invio telematico.

I sostituti d'imposta restituiscono al Caf o al professionista abilitato, entro 15 giorni, una copia dei risultati contabili ricevuti; i mod. 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il Caf o il professionista abilitato è in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione.


Conguagli

I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modd. 730-3 che hanno elaborato o nei modd. 730-4 loro pervenuti entro il 30 giugno 2011.

Se il sostituto riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.

I sostituti d'imposta esclusi dalla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate ricevono i risultati contabili direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati. I sostituti devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2011.

I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

I sostituti d'imposta devono restituire immediatamente ai Caf o ai professionisti abilitati i 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli, sia se sono pervenuti dall'Agenzia delle Entrate tramite i Servizi telematici sia se sono pervenuti direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Nel caso in cui si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.

A norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 137, della L. n. 266/2005, come modificato dalla L. n. 80/2006, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 30 settembre 2011 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.

Ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell'addizionale comunale, imposta sostitutiva sull'incremento della produttività e acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente deve indicare il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque (massimo quattro per i pensionati), in cui intende frazionare il debito e il sostituto d'imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,33% mensile.

La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre. Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.


Conguagli a credito

Quando il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti.

Se anche quest'ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2011.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (Cud). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente.


Conguagli a debito

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2011.

Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulti insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2011. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40% mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento.

Il sostituto d'imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2011 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2011 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l'Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente, l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%.

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizza il modello F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l'apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2011, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.


Situazioni particolari

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione, possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti.

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d'imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell'apposita certificazione.

Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto. In alternativa, gli stessi possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello Unico 2011 - Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.

Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Infine, in assenza di specifici provvedimenti che prevedano la sospensione e fissino nuovi termini per gli adempimenti dei soggetti interessati, i contribuenti residenti in territori colpiti da calamità naturali o da eventi eccezionali che fruiscono di provvedimenti di sospensione degli adempimenti fiscali, qualora intendano avvalersi dell'assistenza fiscale devono rispettare gli ordinari termini di presentazione previsti.


Particolari tipologie di modello 730


Dichiarazione congiunta

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta. La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi nel 2010 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o, comunque, se è tenuto a presentare il modello Unico 2011 - Persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione. In tal caso, il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere indicato come dichiarante. Qualora la dichiarazione congiunta sia presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.

Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti.


Dichiarazione "730-integrativo"

Il contribuente che non ritiene corretta la dichiarazione 730 presentata può presentare una dichiarazione integrativa entro il 25 ottobre 2011.

Il modello 730, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità.

Se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta, da altro Caf o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione.

Quando si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d'imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2011.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal caso, nell'apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Di conseguenza, al fine di consentire l'effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l'assistenza per la presentazione del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria.

Se l'integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e, il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d'imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella "730 integrativo" deve essere indicato il codice 3. In tal caso la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d'imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l'interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l'interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di settembre.


Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009

Il contribuente in possesso di Cud/2011 che certifica la corresponsione di somme erogate a titolo di incremento della produttività assoggettabili a imposta sostitutiva negli anni 2008 e/o 2009, sottoposte invece a tassazione ordinaria, può recuperare le eventuali maggiori imposte utilizzando il modello 730/2011.

Se nell'anno in cui dette somme sono state percepite erano presenti anche altre somme erogate per incremento della produttività e il contribuente aveva optato per la tassazione ordinaria, nel caso in cui intenda scegliere la tassazione sostitutiva per le nuove somme certificate, l'intera somma erogata a tale titolo deve essere assoggettata a imposta sostitutiva.

Si fa presente che tale richiesta di rimborso è riservata al recupero delle maggiori imposte pagate in relazione a somme percepite a titolo di incremento della produttività, quindi, per le correzioni delle dichiarazioni di anni precedenti attinenti ad altri aspetti, restano ferme le ordinarie modalità di rimborso e di rettifica delle dichiarazioni.

Se sono rilevati errori od omissioni nella dichiarazione originaria il contribuente deve produrre una dichiarazione integrativa (per l'anno 2008 è possibile solo la presentazione di dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un minor debito o un maggior credito, quindi a sfavore del contribuente) e, solo dopo, può presentare il modello 730/2011 per richiedere il rimborso della maggiore imposta versata sui premi di produttività, tenendo presente le variazioni apportate con la dichiarazione integrativa.

Pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve indicare il reddito di lavoro dipendente ridotto delle somme sulle quali è stata effettuata la tassazione ordinaria e calcolare l'imposta sul reddito dovuta e le relative addizionali.

Le detrazioni legate al reddito (ad esempio, detrazioni per lavoro dipendente o pensione, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per canoni di locazione) dovranno essere nuovamente calcolate mantenendo inalterati i dati già dichiarati (giorni di spettanza, percentuali) che ne hanno determinato la fruizione nell'anno della dichiarazione originaria.

Anche per i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione per gli anni 2008 e 2009, in quanto esonerati, si dovrà procedere alla nuova liquidazione delle imposte dovute partendo dai dati indicati nei Cud relativi a tali anni.

Se il modello 730/2011 è presentato al proprio sostituto d'imposta la richiesta di rimborso può essere effettuata solo se lo stesso sostituto ha fornito l'assistenza fiscale per l'anno o gli anni cui si riferiscono le somme erogate per incremento della produttività o se per gli stessi anni il dipendente non ha presentato dichiarazione perché esonerato ed ha un solo Cud rilasciato dallo stesso sostituto. Stessa modalità può essere utilizzata nel caso in cui si sia verificato il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro ovvero passaggio di dipendenti all'interno dello stesso gruppo.

Il Caf o il professionista, con l'apposizione del visto di conformità sul modello 730/2011, certifica la sussistenza del rimborso calcolato a seguito della/e liquidazione/i della/e dichiarazione/i precedente/i avendo esaminando la documentazione necessaria per tale operazione.

Qualora la certificazione rilasciata dal datore di lavoro sia diversa dal Cud non si può utilizzare il 730/2011 per ottenere il rimborso. In questo caso, il contribuente potrà presentare Unico/2011 o istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 602/1973.

Se il Cud originario presenta errori od omissioni non può essere utilizzato il modello 730/2011 per richiedere il rimborso della maggiore imposta versata sui premi di produttività; pertanto il contribuente potrà presentare esclusivamente istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 602/1973.

Allo stesso modo, se il contribuente intende correggere la dichiarazione per il 2008 contenente errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito o un minor credito, non essendo più consentito presentare una dichiarazione integrativa con esito favorevole essendo decorso il termine previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, per il recupero delle imposte pagate sulle somme per incremento della produttività riferite a tale anno, non può essere utilizzato il modello 730/2011 ma è necessario presentare una istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. n. 602/1973.


Agenzia delle Entrate circ. 14 marzo 2011, n. 14/E.

martedì 22 marzo 2011

LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE SUL 5 PER MILLE 2011

Con la Circ. n. 9/E del 3 marzo 2011 l'Agenzia delle entrate passa in rassegna le date, le modalità di ammissione, le liste e le modalità di riparto delle somme del 5 per mille 2011, al quale sono ammessi:

- i comuni, per il sostegno delle attività sociali;

- gli enti del volontariato;

- gli enti della ricerca scientifica e dell'università;

- gli enti della ricerca sanitaria;

- le associazioni sportive dilettantistiche.

La campagna prende il via il 15 marzo con la presentazione telematica delle istanze di iscrizione negli elenchi gestiti dall'Agenzia delle entrate, per le quali c'è tempo sino al 30 aprile 2011 (7 maggio 2011 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche); istanze che non riguardano ovviamente i comuni, per i quali non è prevista la pubblicazione di alcun elenco visto che i contribuenti possono esprimere la propria preferenza, nella dichiarazione dei redditi, solo per il comune di residenza.

Entro il 30 giugno 2011 i legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco del volontariato dovranno inviare alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva che attesti il perdurare dei requisiti per l'ammissione al beneficio; dichiarazione sostitutiva che le associazioni sportive dilettantistiche dovranno inviare, sempre entro il 30 giugno 2011, all'ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'associazione.

MENO CONTRIBUTI PER CHI ASSUME LAVORATORI IN MOBILITÀ

Il datore di lavoro paga meno contributi se assume lavoratori in mobilità.

Il beneficio consiste nella riduzione del contributo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Se poi c'è l'immediata assunzione a tempo indeterminato il beneficio consiste nella riduzione del contributo per un periodo di 18 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti.

Si ricorda a questo proposito che i due benefici per l'INPS non sono cumulabili e un datore di lavoro non può godere di entrambi i benefici nei confronti di un medesimo lavoratore preventivamente assunto a tempo determinato e poi riassunto in una fase successiva a tempo indeterminato.

Secondo il Ministero del lavoro la posizione INPS è «condivisibile» in merito alla alternatività dei due benefici richiamati, data la diversità delle due fattispecie prospettate dal legislatore, in relazione all'unica finalità di favorire la stipula di un contratto a tempo indeterminato.

La norma pone esclusivamente un limite massimo di durata del beneficio («dodici mesi», salvo successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato) e quindi non può che rimettersi all'imprenditore la scelta se fruire dell'una o dell'altra agevolazione, con eventuale impossibilità, in questo caso, di fruire nuovamente dei benefici in questione in caso di una successiva nuova assunzione del medesimo lavoratore direttamente a tempo indeterminato.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO INPS + 0,25%: RECUPERO ENTRO IL 16 MAGGIO

Lo sgravio contributivo relativo all'anno 2009 sale dal 2,25% al 2,50% fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale nella misura del 5%; di conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per l'anno 2009 possono recuperare l'ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25%), in sede di conguaglio contributivo.

L'istituto precisa che la percentuale aggiuntiva potrà essere fruita nella sua interezza (0,25%) esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50%), ovvero lo abbia superato. Se invece l'erogazione oggetto di sgravio è stata di importo inferiore rispetto a tale percentuale, i datori di lavoro devono limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante, secondo il seguente esempio:

- retribuzione annua del lavoratore 36.000 euro (comprensivi del premio);

- premio corrisposto 850 euro (pari al 2,36% della retribuzione);

- tetto dell'erogazione per la quale è già stato richiesto e autorizzato lo sgravio = 36.000 euro x 2,25% = 810 euro;

- tetto al 2,50% = 900 euro.

- percentuale di incremento praticabile = 0,11%, al netto delle eventuali misure compensative previste dall'attuale legislazione.

Lo sgravio contributivo è così articolato:

1) entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. La riduzione di 25 punti dell'aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall'INPS. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione;

2) totale 100% sulla quota del lavoratore, ovvero 9,19% per la generalità delle aziende (9,49% per i datori di lavoro soggetti alla CIGS), 8,84% per gli operai assunti in agricoltura e per gli apprendisti 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (che per l'anno 2009 ammonta a 42.069 euro, pari a 3.506 euro mese).

La concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte INPS, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell'ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale). All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Le operazioni di recupero devono essere effettuate entro il 16 maggio.

DALLE ENTRATE GLI ATTESI CHIARIMENTI SULLE COMPENSAZIONI

L'Agenzia delle entrate, con la Circ. n. 13/E dell'11 marzo 2011, provvede ad illustrare nel dettaglio le novità normative in tema di divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro, introdotte dal D.L. n. 78/2010 ed in relazione alle quali è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2011.

Decreto che, come noto, ha definito le modalità attraverso le quale provvedere al pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Al riguardo la presente circolare chiarisce, tra l'altro, quanto segue:

- non rientrano tra i debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione erario del mod. F24;

- la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non è di ostacolo alla compensazione tra i crediti ed i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura;

- il divieto in caso di ruoli scaduti riguarda solo le compensazioni di tipo orizzontale, ossia tra tributi di diversa tipologia tramite mod. F24, mentre resta esclusa la compensazione verticale.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL LEASING IMMOBILIARE: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

La Legge di Stabilità 2011 (legge n. 220/2010), con le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 15 e 16, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina applicabile, ai fini delle imposte dirette, ai contratti di locazione finanziaria di immobili ed ai connessi atti di acquisto e cessione degli immobili abitativi e strumentali oggetto del contratto.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, le cessioni derivanti dall'esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell'utilizzatore - come anche le cessioni di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti in seguito all'inadempimento dell'utilizzatore - scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Al fine di contemperare il vantaggio fiscale derivante dalla tassazione in misura fissa del trasferimento dell'immobile in sede di riscatto, è stata istituita un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale che interessa i contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011, da versare entro il 31 marzo 2011 secondo le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2011.

Ciò premesso, nella Circ. n. 12/E dell'11 marzo 2011 vengono forniti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni in oggetto ed alle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, riepilogati di seguito.

Acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria: soggetti obbligati al pagamento delle imposte - Per effetto delle modifiche apportate all'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, risultano obbligati al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per l'acquisto da parte della società di leasing dell'immobile concesso in locazione finanziaria, oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto l'atto, le parti contraenti e l'utilizzatore dell'immobile (che dovrà essere individuato dal notaio rogante nell'atto di compravendita). Tale solidarietà passiva riguarda anche i trasferimenti immobiliari posti in essere nell'ambito di operazioni di leasing in costruzione (è il caso, ad esempio, dell'atto di acquisto del terreno sul quale verrà costruito l'immobile da concedere in leasing).

Modifiche alla disciplina dei contratti di locazione finanziaria - Con la modifica apportata alla nota all'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986, i contratti di leasing sono stati nuovamente ricondotti, ai fini dell'imposta di registro, nell'ambito della disciplina prevista per i contratti di natura finanziaria; pertanto:

- contratti formati per scrittura privata non autenticata: registrazione solo in caso d'uso;

- contratti formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata: tassazione in termine fisso secondo le regole ordinarie.

Per quanto concerne la misura dell'imposta di registro applicabile, l'Agenzia delle entrate precisa che in relazione ai contratti di locazione finanziaria torna ad operare il regime di alternatività IVA-registro di cui agli artt. 5, comma 2, e 40, primo periodo, del D.P.R. n. 131/1986; le deroghe a detto principio previste dall'art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al citato D.P.R. n. 131/1986 trovano difatti applicazione solo con riferimento ai contratti di locazione ordinaria.

Contratti di leasing in corso al 1° gennaio 2011 - Per i contratti di locazione finanziaria in corso al 1° gennaio 2011 non risulta più dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale; gli eventuali versamenti effettuati a tale titolo potranno essere dedotti in sede di determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta.

Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per l'acquisto e il riscatto dell'immobile - L'acquisto da parte della società di leasing dell'immobile concesso in locazione finanziaria resta soggetto, dal 1° gennaio 2011, alle aliquote ordinarie previste dal D.Lgs. n. 347/1990, e quindi:

- per le cessioni di beni immobili strumentali, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura rispettivamente del 3% e dell'1% se la cessione rientra nel campo di applicazione dell'IVA (2% e 1% se invece la cessione non rientra nel campo di applicazione dell'IVA);

- per le cessioni di fabbricati abitativi, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura rispettivamente del 2% e dell'1%, se la cessione non rientra nel campo di applicazione dell'IVA o venga effettuata in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 8-bis), del D.P.R. n. 633/1972.

Soggetti obbligati al versamento dell'imposta sostitutiva - Ove l'imposta sostitutiva venga assolta dalla società di leasing, sulla base di uno specifico mandato conferito dall'utilizzatore, l'importo allo stesso riaddebitato non deve essere assoggettato ad IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972 (somme dovute a titolo di rimborso di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché documentate).

Se invece il pagamento dell'imposta non viene effettuato dalla società di leasing sulla base di un rapporto di mandato, la somma riaddebitata all'utilizzatore deve concorrere a formare la base imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 633/1972.

La rilevanza IVA opera inoltre quando l'onere connesso all'assolvimento dell'imposta sostitutiva viene ad essere finanziato dalla società di leasing, in quanto diventa un onere accessorio al contratto di locazione finanziaria.

Ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva - L'imposta sostitutiva deve essere versata con riferimento a «tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili» e, pertanto, sia per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali che per quelli aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo.

Al riguardo la circolare chiarisce che rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva:

- i contratti di leasing aventi ad oggetto immobili ancora da costruire o in costruzione e i contratti di leasing aventi ad oggetto immobili adibiti a cava;

- i contratti di leasing di impianti fotovoltaici censiti/da censire al catasto fabbricati come opifici industriali (cat. D1).

Contratti di locazione finanziaria in pool - Nel caso di locazione finanziaria in pool, è tenuta al versamento dell'imposta sostitutiva, oltre all'utilizzatore, ciascuna delle società concedenti, a prescindere dal soggetto (sia esso il cd. capofila o altra società appartenente al pool) che ha effettuato la registrazione del contratto di locazione finanziaria.

L'obbligo del pagamento riguarda l'intera imposta, posto che il contratto di locazione finanziaria è unico e ciascun soggetto che assume la posizione contrattuale di concedente risulta obbligato solidalmente anche al pagamento dell'imposta sostitutiva, unitamente all'utilizzatore.

Resta salvo, nei rapporti interni al pool, il diritto di regresso che ciascuna società, sulla base di appositi accordi contrattuali, può esercitare nei confronti degli altri soggetti coobbligati.

Modalità di determinazione dell'imposta sostitutiva - L'imposta sostitutiva deve essere calcolata applicando all'importo corrispondente al costo finanziato del bene immobile l'aliquota nella misura rispettivamente del 2% per i fabbricati strumentali e del 3% per i fabbricati abitativi e successivamente scomputando le imposte proporzionali di cui all'art. 5 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, corrisposte in relazione al contratto di locazione finanziaria dell'immobile e riducendo infine l'importo risultante, di una percentuale forfetaria pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.

Per i contratti di leasing che hanno ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione, occorre fare riferimento al costo di realizzazione del fabbricato, come indicato nel contratto di leasing.

Circa lo scomputo dell'imposta di registro, la circolare:

- conferma che tale deduzione può essere effettuata in sede di determinazione dell'imposta sostitutiva anche con riferimento all'imposta di registro pagata in relazione agli immobili abitativi;

- precisa che può essere portata in deduzione anche l'imposta di registro versata per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della proroga del contratto, ai sensi dell'art. 17 del TUR, ovvero l'imposta proporzionale di registro che, nelle more della emanazione della presente circolare, è stata erroneamente versata dai contribuenti con riferimento ai contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2011 per i quali, a tale data, fosse ancora pendente il termine per il versamento del tributo. Non possono, invece, essere scomputati gli importi eventualmente versati a titolo di sanzioni ed interessi.

Circa la quantificazione degli «anni di durata residua del contratto», viene chiarito che tale periodo deve essere computato a partire dal 1° gennaio 2011 (incluso) fino alla data contrattualmente prevista per l'esercizio del riscatto e che per le frazioni di anno solare la riduzione del 4% va computata proporzionalmente alla durata del contratto nell'anno, sulla base del rapporto tra i giorni di durata del contratto nell'anno e 365 (per motivi di evidente semplificazione si assume che tutti gli anni solari, compresi quelli bisestili, si compongono di 365 giorni).

Relativamente al leasing in costruendo, nel calcolo della durata residua del contratto devono essere conteggiati esclusivamente gli anni di durata prevista del contratto, computati a partire dal 1° gennaio 2011, con esclusione del periodo cd. di prelocazione.

Versamento dell'imposta sostitutiva - L'imposta sostitutiva non può essere compensata con altre imposte o tributi in quanto l'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 stabilisce alla lett. c) la possibilità di compensare solo le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La compensazione non può quindi trovare applicazione per l'imposta di cui trattasi che è sostituiva, invece, delle imposte ipotecaria e catastale.

L'omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.