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UFFICIO DEL PERSONALE

martedì 22 marzo 2011

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA: INCENTIVI ANCHE PER LE AZIENDE

Con legge n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) è stata disposta la proroga ed il rifinanziamento anche per l'anno 2011 delle misure in deroga di sostegno al reddito e degli interventi anticrisi. In particolare la legge prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il rifinanziamento per l'anno 2011 e per un periodo massimo di 12 mesi, di tutte le tipologie di ammortizzatori in deroga: cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, sia nel caso di prima concessione che di proroga di misure già in essere. Con le stesse disposizioni sono state, altresì, prorogate le misure sperimentali anticrisi già disposte per gli anni 2009 e 2010. Per garantire criteri di accesso omogenei, è stata confermata l'applicazione:

1) per la cassa integrazione in deroga dalla normativa vigente, del requisito previsto, secondo cui «l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento»;

2) per l'indennità di mobilità in deroga, del requisito relativo «all'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni».

Ai fini del calcolo di tale requisito, per i lavoratori che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito, sono computabili anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata INPS. Anche per l'anno 2011 l'INPS è autorizzato ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, con richiesta di pagamento diretto, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionale.

Confermato per l'anno in corso anche l'incentivo erogato a favore dei datori di lavoro le cui imprese non siano interessate da trattamenti di interventi di CIGS che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della CIGS, a seguito della cessazione, parziale o totale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale.

Confermata l'erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità, per i lavoratori che non ne siano destinatari in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro.

Riaffermata la possibilità di usufruire della CIGS e della mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, nonché le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.

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