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UFFICIO DEL PERSONALE

martedì 15 marzo 2011

Licenziamento collettivo e comunicazione da parte del datore di lavoro

In materia di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui alla Legge n. 223 del 1991, art. 4. comma 9, e la sua "ratio" - che è quella di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità
di applicazione dei criteri di scelta - portano a ritenere che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente (e alla Commissione regionale dell'impiego e alle Associazioni di categoria) rispetto a quella al lavoratore -
comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento - non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini decisamente ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la predetta sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva la prova dei quali spetta al datore di lavoro.

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 21/01/2011, n. 1458

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