La Corte di Cassazione ha stabilito, attraverso la sentenza n. 1953/11, che il superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore integra la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e non licenziamento disciplinare.
A giudizio del Giudice, dunque, per il datore di lavoro è sufficiente fornire indicazioni complessive che segnalino il superamento del periodo di comporto, come l’indicazione del numero totale delle assenze effettuate in un determinato periodo, piuttosto che indicare tutti i singoli giorni di assenza.
Ovviamente lo stesso è tenuto a fornire tutte le prove concernenti i fatti costitutivi in caso di chiamata in giudizio.
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