Corte di Cassazione, sentenza 20/01/2011, n. 1254
La Suprema Corte, con sentenza n. 1254/11, dispone che qualora la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo alle r.s.a. difetti di uno degli elementi obbligatori previsti dalla normativa (art. 4, c. 3, L. n. 223/91), l’intera procedura risulta invalida ed i licenziamenti inefficaci. Il Giudice, inoltre, specifica che il suddetto vizio non è sanabile ex se dal successivo accordo sindacale relativo alla riduzione del personale ma spetterà al giudice del licenziamento verificare l’adeguatezza o meno della originaria comunicazione di avvio della procedura.
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