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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 30 marzo 2011

LICENZIAMENTO: Procedura di licenziamento disciplinare

Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori non è viziato da nullità, ma è soltanto “ingiustificato”, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso il predetto procedimento, non può,
quand'anche effettivamente sussistente, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata al lavoratore dall'ordinamento.

Ne consegue, da un lato, che il licenziamento annullabile per vizi procedimentali produce i suoi effetti ed interrompe, estinguendolo, il rapporto di lavoro, sicché un ulteriore licenziamento intimato successivamente (ancorché in corso di causa ma prima della sentenza di annullamento) deve considerarsi nullo e privo di effetti per mancanza di causa, per l'impossibilità di adempiere la sua funzione; dall'altro lato, che l'eventuale sentenza di accoglimento dell'azione di annullamento del licenziamento, mentre vale a ricostituire senza soluzione di continuità il rapporto di lavoro, non è certamente idonea a restituire retroattivamente efficacia alla manifestazione di volontà datoriale di recesso nulla per mancanza di causa,
perchè posta in essere quando il rapporto di lavoro non era in essere, sia pure in conseguenza di un primo licenziamento annullabile.

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 11/01/2011, n. 459

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