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UFFICIO DEL PERSONALE

martedì 1 marzo 2011

Certificazione e Conciliazione presso i Consigli provinciali dei consulenti del Lavoro.

Come noto, l’ordinamento vigente consente di istituire le commissioni di certificazione a soggetti molto diversi tra loro.

Di fatto, ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

- gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

- le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;

- le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell' articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

- i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, l’articolo 31 del Collegato lavoro ha chiarito che gli stessi potranno svolgere l’attività in parola unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.

Pertanto, in data 18 febbraio 2011 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dei consulenti dei lavoro per dare avvio all’attività di certificazione delle Commissioni istituite presso i consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro.

Di fatto il suddetto protocollo definisce i principi su cui redigere il regolamento necessario per l’espletamento della predetta attività. In particolar modo, al fine di monitorare e coordinare l’attività di certificazione delle suddette commissioni, è istituito il tavolo congiunto semestrale.

Il suddetto permetterà il monitoraggio dei contratti certificati anche al fine di valutare l’opportunità di iniziative congiunte di tipo formativo o informativo.

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