n caso di assunzione a termine dalle liste di mobilità e di fruizione dei relativi benefici contributivi, il datore di lavoro non può beneficiare degli ulteriori sgravi previsti in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato dello stesso lavoratore, anche se il primo rapporto a termine abbia avuto una durata breve,
inferiore a 12 mesi.
Fonte: Min. Lavoro e Pol. Sociali, Nota 8/3/2011, n. 11
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