Il domicilio «eletto» vince su quello fiscale
Quando il contribuente elegge il domicilio fiscale presso un professionista, le notifiche devono avvenire presso quest'ultimo e sono nulle quelle effettuate presso il domicilio fiscale del contribuente.
È quanto afferma la Cassazione con la sentenza 6114/2011 depositata il 16 marzo, sulla base del principio per cui «l'amministrazione finanziaria deve, in linea generale, assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente
degli atti a lui destinati».
In base allo Statuto del contribuente, il principio di collaborazione tra amministrazione e cittadini, presuppone che anche la prima debba comportarsi sempre con lealtà e chiarezza, facilitando l'adempimento dei doveri da parte dei privati.
Il Sole 24 ORE di Giovedì 17 marzo 2011
Nessun commento:
Posta un commento