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UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 6 marzo 2011

I permessi per assistere persone con disabilità grave maturano ferie e tredicesima

L’INPS, con la circolare 01/03/2011 n.45, facendo seguito alle precedenti istruzioni fornite con la circolare 155/2010 in merito alla fruizione dei permessi ex lege 104/1992 dopo le modifiche apportate dal Collegato lavoro, ha ulteriormente precisato che gli stessi non possono essere concessi se al dipendente per far fronte a necessità assistenziali non sanitarie (come ad esempio l’aiuto nell’igiene, nell’alimentazione, nel supporto personale) di cui i familiari della persona con disabilità grave ricoverata si fanno carico.

In particolare l’Istituto previdenziale ricorda che la Legge 183/2010 ha ristretto il numero dei beneficiari prevedendo che adesso il diritto ai permessi spetta per assistere il coniuge o i parenti e gli affini entro il 2° grado.

La possibilità di fruire del beneficio per assistere parenti e affini di 3° grado rimane soltanto quando il coniuge e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave hanno compiuto 65 anni di età, sono affetti da patologie invalidanti oppure sia deceduti o mancanti.

A tal fine l’interessato dovrà allegare alla domanda in busta chiusa la documentazione medica attestante la sussistenza della patologia invalidante di cui sono affetti il coniuge e/o i genitori del soggetto da assistere.

Il dipendente che intende assistere un familiare in situazione di disabilità grave può fruire alternativamente di 3 giorni interi di permesso al mese oppure di 18 ore mensili da ripartire nelel giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora. Le predette ore se fruite per l’intera giornata comporteranno un abbattimento dell’orario tecnico giornaliero, pari a 7 ore e 12 minuti.

Sempre l’INPS sottolinea che le nuove norme non precludono la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di disabilità grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili.

Analogamente le nuove norme non precludono ad un lavoratore in situazione di disabilità grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale dipendente potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.

Qualora il dipendente fruisca dei benefici in argomento per assistere un familiare disabile lavoratore, è necessario che l’assistito non sia impegnato in attività lavorativa nella stessa giornata in cui è richiesto il permesso.

I permessi in questione, qualunque sia la modalità di fruizione, sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima (v. messaggio n. 36370 del 10/11/2004) nonché della corresponsione del compenso incentivante e, se fruiti in modalità oraria tale da non comportare un’assenza per l’intera giornata, danno diritto all’attribuzione del buono pasto (v. messaggio n. 000610 del 17/04/2003 e allegato Accordo sottoscritto in data 03/04/2003).

L’istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave va inoltrata dall’interessato (soggetto disabile) alla sede INPS di appartenenza, per via telematica, direttamente o tramite i patronati, dopo il rilascio, da parte del medico di base o altro medico certificatore, dell’attestazione dell’invio della certificazione finalizzata alla domanda per il riconoscimento della disabilità grave. La certificazione o verbale con cui viene riconosciuto lo stato di disabilità grave viene rilasciata da un’apposita Commissione medica operante presso ogni azienda sanitaria locale; la documentazione così formalizzata non può essere sostituita da eventuali certificati/verbali di invalidità, anche se attestano l’invalidità totale.

Infine per quanto riguarda l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave quale requisito fondamentale per fruire dei permessi, l’INPS ricorda che gli stessi vengono comunque concessi in caso di interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie; ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale; ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di disabilità grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

INPS - Circolare 01/03/2011 n. 45

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