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lunedì 7 marzo 2011

RIMBORSI Anche i contributi aiutano i rimborsi IVA

I contributi I.N.P.S. versati nel Modello F24 entrano nel calcolo dell'IVA rimborsabile senza garanzie. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 4 marzo che illustra le modalità per determinare l'importo massimo rimborsabile senza fideiussione ai cosiddetti «contribuenti virtuosi».

Tra i crediti rimborsati che riducono il limite si comprendono, precisa la circolare, anche quelli utilizzati in compensazione per il pagamento di debiti tributari o contributivi. L'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce, al VII comma, che i rimborsi IVA (tranne quelli richiesti in relazione all'imposta assolta sull'acquisto di beni ammortizzabili) possono avvenire senza garanzie, nei confronti dei cosiddetti «contribuenti virtuosi», cioè di quelle imprese che presentino talune caratteristiche circa la patrimonializzazione e l'assenza di accertamenti o rettifiche superiori a determinate soglie.

La norma, che si applica anche ai rimborsi infrannuali, prevede (VIII comma) un limite massimo di importo rimborsabile senza presentazione di fideiussioni pari al 100 per cento della media (in pratica, il 50 per cento del totale) dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente la richiesta. La soglia si calcola deducendo i rimborsi corrisposti al contribuente, nel medesimo periodo, senza presentazione di garanzie.

Alcuni dubbi applicativi si sono posti dopo l'introduzione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione tra debiti e crediti tributari e contributivi (articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997). In particolare ci si chiedeva se tra i versamenti rilevanti per il calcolo della soglia rimborsabile si potessero considerare quelli relativi ai contributi I.N.P.S. che non erano originariamente inclusi nel conto fiscale.

La circolare n. 10/E ha ricordato che la disciplina del conto fiscale ha di fatto trovato attuazione nel sistema di versamento tramite F24, nel quale affluisce anche la parte contributiva.

Conseguentemente, ha precisato l'Agenzia, anche i versamenti effettuati all'I.N.P.S. con il descritto modello fanno cumulo con quelli fiscali per il calcolo dell'importo dell'IVA rimborsabile senza garanzie. Tra le somme pagate nel biennio - fiscali o contributive - si comprendono, precisa la circolare, anche quelle che hanno trovato compensazione con crediti di altri tributi o contributi.

Il Sole 24 ORE di sabato 5 marzo 2011

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