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UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 2 ottobre 2011

COMMERCIANTI IN CRISI: L'INDENNIZZO INPS PER TRE ANNI E 18 MESI

I commercianti in crisi che cessano l'attività hanno diritto a un indennizzo INPS per tre anni; ora però con la presenza delle finestre il pagamento deve protrarsi per tutto il periodo di attesa della pensione di vecchiaia a 60 anni per donne e 65 per uomini.

Questa proroga è riconosciuta a condizione che i titolari dell'indennizzo stesso siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia (al momento 20 anni di contributi).

In sostanza la proroga dell'indennizzo - pari all'importo della pensione minima mensile INPS - per la cessazione dell'attività commerciale fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia può e deve essere concessa esclusivamente ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione.

Non può perciò essere concessa alcuna proroga rispetto alla scadenza naturale dei 65 e 60 anni:

1) ai soggetti già titolari di pensione erogata dall'INPS o da altro ente pensionistico,

2) o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell'indennizzo secondo le età previste inizialmente dal legislatore,

3) ai soggetti che, nel mese di compimento dell'età pensionabile, non siano in possesso anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2011, i destinatari conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia secondo quanto segue:

a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, escludendo i periodi in gestione speciale: trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;

b) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata: trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Con la ovvia conclusione che trattandosi di commercianti, cioè di lavoratori autonomi, la finestra comporta un'attesa di 18 mesi.


(INPS - Mess. n. 16870 del 30 agosto 2011)

ASSUNZIONE DISABILI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA

Deve sottostare all'obbligo di assumere persone disabili, che grava sui datori di lavoro privati con organico aziendale da 15 a 35 dipendenti, l'azienda che supera la soglia dimensionale dei 15 dipendenti per effetto di operazioni societarie, quali trasferimento, cessione di ramo d'azienda, fusione, ecc.?

Il Ministero del lavoro risponde in modo affermativo. In base alla legge sul collocamento obbligatorio (legge n. 68/1999) i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo di inserimento di lavoratori appartenenti alle categorie protette esclusivamente nell'ipotesi di «nuove assunzioni» ovvero al momento della sedicesima.

Ebbene, secondo il dicastero nelle trasformazioni societarie sopra indicate, in capo al nuovo datore di lavoro si realizza un sostanziale ampliamento della base occupazionale, cui è necessario, pertanto, riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva.

Perciò il datore di lavoro/cessionario dovrà, ai fini dell'obbligo di assunzione di personale con disabilità, tenere in considerazione il nuovo assetto occupazionale ai fini della esatta individuazione della base di computo.

E sono nuove assunzioni anche le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratto a tempo indeterminato avvenute antecedentemente ai mutamenti del contesto societario.

VIOLAZIONI AL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Tutti gli illeciti in materia di libro unico del lavoro possono essere oggetto di diffida obbligatoria per cui, in caso di regolarizzazione, la sanzione è disposta nella misura minima. Lo sostiene il Ministero lavoro che chiarisce anche che non è sanabile però la mancata conservazione del Lul. Le sanzioni che si applicano sono le seguenti considerando che si applicano tante sanzioni quante sono le mensilità interessate in base al numero dei lavoratori coinvolti:

- sanzione da 150 a 1.500 euro quando la condotta interessa fino a 10 lavoratori,

- sanzione da 500 a 3.000 euro da 11 lavoratori in poi.

In sede di emanazione dell'ordinanza-ingiunzione è consentito applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. Stesso sistema anche per i casi di registrazioni in ritardo rispetto al giorno 16 del mese successivo.



(MinLavoro - Circ. n. 23 del 30 agosto 2011)

PSICOLOGI, IL CONTRIBUTO ENPAP ENTRO IL 3 OTTOBRE

Scade il 3 ottobre il termine entro il quale gli psicologi devono versare il saldo dei contributi dovuti per il 2010, dopo avere versato l'acconto entro il 1° marzo.

Entro la stessa data deve essere presentata (in formato elettronico o cartaceo) la comunicazione dei redditi prodotti nel 2010.

Per quanto riguarda il pagamento l'iscritto può optare per una rateazione entro 150 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 1° marzo 2012 con l'applicazione di interessi 0,48% per ogni mese o frazione di mese di dilazione. Oltre tale data il mancato versamento comporta l'applicazione della sanzioni pari al 10% dell'importo non versato.

GEOMETRI: ENTRO IL 17 OTTOBRE TERZA RATA DEI CONTRIBUTI PER LA PENSIONE

Entro il 17 ottobre (essendo sabato il 15) i geometri devono versare la terza rata dei contributi minimi dovuti alla cassa di previdenza per l'anno 2011. Le lettere ed i bollettini Mav quest'anno sono stati recapitati tramite posta elettronica certificata (Pec) a tutti gli associati che abbiano attivato un tale indirizzo o, in alternativa, tramite posta per tutti i geometri non in possesso di una casella Pec. Gli importi dovuti in relazione alle diverse posizioni iscrittive sono:

A - Contributo soggettivo:

- 2.250 euro iscritti obbligatori; - - 750 euro pensionati attivi; - - 562,50 euro neodiplomati per i primi due anni e praticanti; - - 1.125 euro neodiplomati per i successivi tre anni. - B - Contributo integrativo:

- 900 euro tutti gli iscritti e pensionati attivi (sono esclusi i neodiplomati e i praticanti). - C - Contributo di maternità:

- 17 euro tutti gli iscritti e pensionati attivi. - È possibile dilazionare il pagamento dei contributi minimi fino al 15 dicembre 2011 con l'aggravio degli interessi nella misura del 4% (contro il 6% degli anni precedenti) su base annua.

DURC: L'INPS CONTROLLA LA REGOLARITÀ DEGLI UFFICI

L'INPS attraverso la sua struttura centrale pone in atto una campagna di audit per controllare l'operato degli uffici.

L'audit in particolare è finalizzato a:

1) verificare la circolarità delle comunicazioni con le strutture esterne all'INPS e cioè INAIL e Cassa edile;

2) valutare le conoscenze e le capacità operative in rapporto ai tempi di erogazione del DURC;

3) individuare correttivi utili a ridurre il fenomeno del silenzio/assenso;

4) monitorare le principali criticità/rischi e lo stato dei controlli;

5) proporre e condividere azioni correttive tese al miglioramento della qualità e dei servizi.

A questo scopo sono previsti controlli sul campo, vale a dire su due sedi nelle regioni: Campania, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia e su una sola sede nelle restanti: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Marche, Molise, Toscana, Trentino, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto.

Gli accessi, della durata orientativa di due giorni e su un campione di cento pratiche, saranno svolti nel periodo dal 20 settembre al 20 ottobre.

SOCIETÀ DI COMODO

Vengono introdotte una serie di misure nei confronti delle cd. «società di comodo» di cui all'art. 30, primo comma, della legge n. 724/1994 le quali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono assoggettate ad una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES, che trova applicazione anche sulla quota di reddito eventualmente imputato per trasparenza al socio dalla società ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta di prima applicazione delle nuove disposizioni va assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 36-quinquies a 36-octies.

Per effetto poi di quanto previsto dal comma 36-decies, vengono assimilate alle società di comodo, ai fini dell'applicazione dell'art. 30, primo comma, della legge n. 724/1994, le società e gli enti ivi indicati che, pur non integrando i presupposti previsti da detta disposizione, presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi ovvero abbiano due periodi d'imposta in perdita fiscale ed uno con reddito dichiarato inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 724/1994. Anche questa norma si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e della stessa si deve tenere conto in sede di versamento degli acconti.


(D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies)

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Per le cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 460, della legge n. 311/2004, l'esenzione dal reddito della quota di utili accantonata a riserva indisponibile, per la parte eccedente la percentuale minima prevista dalla legge, è ormai da alcuni anni solo parziale.

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, tale esclusione, prevista dall'art. 12 della legge n. 904/1977, non opererà per una quota pari:

- al 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (per tutte le cooperative);

- al 40% (dal 30%) degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;

- al 55% (dal 65%) degli utili netti annuali delle cooperative di consumo e loro consorzi.

Resta ferma l'esclusione al 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al D.Lgs. n. 228/2001.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta di prima applicazione delle nuove disposizioni va assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui all'art. 2, commi 36-bis e 36-ter.



(D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi da 36-bis a 36-quater)

ANTIRICICLAGGIO

Attraverso la modifica dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 è stata ridotta da 5.000 a 2.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Entro il 30 settembre i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro dovranno essere estinti, ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo.

Il nuovo comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione, esclude l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007 - che a decorrere dal 1° settembre 2011 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - per le violazioni delle disposizioni previste dall'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto commesse nel periodo dal 13 agosto 2011 (giorno di entrata in vigore del D.L. in esame) al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal precedente comma 4 (quindi oltre la nuova soglia di 2.500 euro ma comunque entro quella previgente di 5.000 euro). Viene inoltre disposta l'abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 49, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 231/2007, che regolamentavano specificamente il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi; per effetto di tale abrogazione anche per i money transfer sarà applicabile l'unica soglia di 2.500 euro, senza obblighi di documentazione.



(D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 4 e 4-bis)

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO

Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, la legge di conversione, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ha elevato al 100% la quota di cui all'art. 2, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 23/2011; in questo senso, le maggiori imposte statali riscosse a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento verranno interamente devolute al comune stesso.

Si ricorda in proposito che tale attribuzione avviene in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo, fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

Tale maggiore riconoscimento non scatta peraltro in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, dei Consigli tributari di cui all'art. 18 del D.L. n. 78/2010, i cui poteri sono peraltro stati ampliati attraverso una serie di modifiche apportate all'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973 e con la previsione di un D.P.C.M. che dovrà individuare una serie di dati che l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei comuni e dei Consigli tributari per favorire appunto la partecipazione all'attività di accertamento.

Si segnala inoltre che all'istituzione entro il termine del 31 dicembre 2011 dei Consigli tributari è anche subordinata la possibilità, prevista dai primi due periodi dell'art. 1, comma 12, del D.L. in commento, di azzerare le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno per effetto delle maggiori entrate di cui all'art. 7 del presente provvedimento (relative alla modifica della disciplina dell'addizionale IRES per le imprese operanti nel settore energetico.


D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1, commi da 12-bis a 12-quater)

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame è soppressa la misura della tariffa concernente l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per gli atti soggetti ad IVA, che sconteranno l'imposta non più nella misura fissa di 150,81 euro ma piuttosto con le stesse modalità di quelli non soggetti ad IVA (quindi modulata in base alle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione).

La norma in esame fa conseguentemente venir meno la necessità di procedere alla emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 68/2011.



(D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1, comma 12)

SISMA ABRUZZO - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENTRO IL 16 DICEMBRE

Relativamente al sisma di Abruzzo 2009 la norma ha disposto che il recupero dei contributi relativi al periodo aprile 2009 - dicembre 2010 avvenga tramite versamento di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.

Successivamente il decreto cd. «mille proroghe» ha sospeso la riscossione delle rate in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di ottobre 2011, che ora il decreto di Palazzo Chigi 4 agosto 2011 ripristina con pagamento del dovuto entro il 16 dicembre 2011. Conseguentemente i soggetti interessati dai provvedimenti di sospensione delle rate in scadenza per il periodo gennaio-ottobre 2011, dovranno provvedere ad effettuare il versamento degli importi relativi alle predette rate entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2011.

Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha inoltre disposto lo slittamento dei termini per il versamento dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti (dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale) e liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS. Chi versa il dovuto entro il 4 ottobre 2011 deve maggiorare le somme dell'1,20% a titolo di interesse. Per chi verserà dal 5 ottobre al 3 novembre 2011 la maggiorazione sale all'1,60% e si attesta al 2% per i versamenti successivi ed entro il 5 dicembre.


(INPS - Mess. n. 17511 del 9 settembre 2011)