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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 28 marzo 2011

Proroga del congedo di maternità

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 16/03/2011, n. 15/6165

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la recente nota 15/6165 è intervenuto in merito all’istituto della proroga del congedo di maternità disciplinata dagli artt. 7 e 17, D.Lgs. n. 151/2001, secondo cui il provvedimento deve essere emanato dalla DPL competente sulla base di accertamento medico rilasciato dai competenti organi del SSN, mentre, nell’ipotesi di astensione anticipata per complicanze della gravidanza, l’astensione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, sempre sulla base di certificazione medica, potendovi anche prescindere e attenersi ai risultati della propria attività di vigilanza.

Nel caso in esame la ASL chiamata dal datore di lavoro ad esprimere il proprio giudizio medico di natura tecnica circa il prolungamento dell’astensione dal lavoro dopo il parto per una lavoratrice impiegata in una cooperativa di assistenza ai soggetti con grave disabilità psico-fisica, si è pronunciata in senso negativo, sebbene la tipologia di lavoro in questione sembra di fatto rientrare nell’elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri (art. 7, lett. L) a cui è connessa l’astensione durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto (nello specifico “lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali”, anche se le lavoratrici operano per una cooperativa sociale e non per una struttura ospedaliera).

Pur ribadendo che la DPL per emanare il provvedimento di interdizione dal lavoro anticipata o posticipata resta vincolata al giudizio tecnico effettuato dalla ASL tramite accertamento medico, nel caso in esame il Ministero, trattandosi di norme poste a tutela della salute e della sicurezza della donna e del bambino, “ritiene auspicabile –oltre che formalmente possibile- riaprire un dialogo con la competente ASL, richiedendo un nuovo sopralluogo per le vie istituzionali (art. 17, c. 2)”

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