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lunedì 21 marzo 2011

Licenziamento per giusta causa

Corte di Cassazione, sentenza del 14/02/11, n. 3596

Nella sentenza n. 3596/11 la Suprema Corte ha ribadito che, in linea con concorde giurisprudenza, parametri fondamentali per la valutazione della giusta causa di licenziamento sono quelli della “proporzionalità ed adeguatezza della sanzione all’illecito commesso” che, a fronte di fattispecie reali, si concretizzano “nella valutazione dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso”. Da ciò deriva per cui, stando sempre al parere della Corte, che il licenziamento del lavoratore è possibile “solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali”.

Attraverso la sentenza in questione la Corte ha confermato una sentenza della Corte di appello di Torino che, accogliendo la domanda del lavoratore, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento dello stesso e condannato l’azienda al suo reintegro e risarcimento del danno, a fronte di una condotta tenuta dal prestatore di lavoro che non appariva tale da ledere, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, così grave da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

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