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UFFICIO DEL PERSONALE

martedì 22 marzo 2011

DALLE ENTRATE GLI ATTESI CHIARIMENTI SULLE COMPENSAZIONI

L'Agenzia delle entrate, con la Circ. n. 13/E dell'11 marzo 2011, provvede ad illustrare nel dettaglio le novità normative in tema di divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro, introdotte dal D.L. n. 78/2010 ed in relazione alle quali è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2011.

Decreto che, come noto, ha definito le modalità attraverso le quale provvedere al pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Al riguardo la presente circolare chiarisce, tra l'altro, quanto segue:

- non rientrano tra i debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione erario del mod. F24;

- la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non è di ostacolo alla compensazione tra i crediti ed i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura;

- il divieto in caso di ruoli scaduti riguarda solo le compensazioni di tipo orizzontale, ossia tra tributi di diversa tipologia tramite mod. F24, mentre resta esclusa la compensazione verticale.

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