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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 30 marzo 2011

COMPENSAZIONI IN CASO DI RUOLI SCADUTI - CHIARIMENTI DELLA C.M. 13/E/2011

L’articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto il divieto di compensazioni orizzontali fino a concorrenza dell’importo dei debiti tributari scaduti per imposte erariali e
relativi accessori, nel caso in cui essi siano superiori a euro 1.500, sancendo, in caso di inosservanza, l’applicazione di sanzioni pari al 50 per cento del minore tra l’importo iscritto a ruolo e quello indebitamente compensato: la disposizione è
operativa, in sostanza, dai versamenti in scadenza il 16 marzo 2011, per effetto dell’emanazione del D.M. 10 febbraio 2011, che ha dato attuazione anche alla previsione per cui i debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo possono
essere, anche solo parzialmente, pagati mediante compensazione con crediti relativi alle medesime imposte.

La C.M. 11 marzo 2011, n. 13/E, ha fornito importanti delucidazioni in merito alla normativa in esame.

In particolare, nel confermare che rilevano i ruoli di pagamento scaduti, anche prima del 1° gennaio 2011, purché non ancora pagati, senza che abbia rilievo il periodo di riferimento della violazione contestata e/o la data di notifica della cartella (entrambi, cioè, possono essere anche antecedenti al 2011), l’Agenzia delle Entrate afferma che non devono operarsi distinzioni di sorta fra ruoli ordinari e traordinari.

Inoltre, la stessa C.M. sottolinea che eventuali errori nella fase di compilazione della delega non potranno essere corretti dagli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, «in quanto errori che incidono sostanzialmente sull’azione dell’Agenzia»:
da un lato, quindi, non si potrà presentare la classica istanza di correzione del Modello F24, ma, dall’altro, dalla posizione ministeriale traspare la punibilità dell’errata compilazione della delega di pagamento, che non rappresenterebbe una
violazione meramente formale.

La Settimana fiscale», 8 aprile 2011, n. 13

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