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UFFICIO DEL PERSONALE

venerdì 25 marzo 2011

Gli interessi decorrono 30 giorni dopo la richiesta di pagamento della fattura

Fondazione Studi CDL - Parere 23/03/2011 n. 7

La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, con il parere 23/03/2011 n.7, rispondendo ad un quesito, ha precisato che se le parti non hanno previsto un termine entro il quale il cliente deve pagare la prestazione ricevuta, gli interessi di mora maturano decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento avente contenuto equivalente.

Più precisamente il DLgs 231/2002 recependo la direttiva 2000/35/CE ha modificato profondamente i criteri di riconoscimento degli interessi di mora per gli operatori commerciali, siano essi imprese o professionisti. Più precisamente la nuova normativa prevede che se il creditore adempie agli obblighi contrattuali e di legge senza ricevere nei termini l’importo del corrispettivo dovuto, gli interessi decorrono automaticamente a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore. Infatti l’art. 1224 c.c. che invece prevede il riconoscimento degli interessi al creditore previa costituzione in mora del debitore trova applicazione soltanto con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori oppure di enti associativi senza fini di lucro.

Se invece le parti non hanno fissato un termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato, gli interessi maturano dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento avente contenuto equivalente. Nel caso in cui non è certa la data di acquisizione materiale di tali documenti o il debitore ha ricevuto gli stessi prima del ricevimento del bene o della prestazione, la decorrenza coincide con la data di ricevimento del bene o della prestazione del servizio. Il giorno a decorrere dal quale gli interessi sono dovuti coincide con la data di accettazione o di verifica della conformità del bene o del servizio alle previsioni contrattuali nel caso in cui il debitore abbia ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima della data stabilita dalla legge o dal contratto per l’accettazione e/o verifica.

La stessa Fondazione Studi ricorda anche che un eventuale penale per ritardato pagamento potrà essere richiesta dal creditore purchè stabilita contrattualmente.

Sia gli interessi di mora che la penale sono esclusi dalla base imponibile IVA.

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