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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 30 marzo 2011

I poteri ispettivi della DPL

Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale sono state affidate, a seguito della soppressione dell’Ispettorato del Lavoro, alle Direzioni provinciali del Lavoro, che dal 2008 fanno capo al Ministero del Lavoro, le quali pongono in essere le suddette funzioni tramite proprio personale ispettivo che opera, nei limiti del servizio e nel rispetto della normativa vigente, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

I poteri ispettivi in questione riguardano tutte quelle condotte illecite, tra cui quelle definite antisindacali, che i datori di lavoro possono porre in essere a discapito dei diritti dei lavoratori sanciti dalla Costituzione (diritto di sciopero) ovvero dallo Statuto dei lavoratori (diritto di assemblea, diritto di affissione, referendum, contributi sindacali) e che, a ben vedere, risultano di difficile collocazione normativa dal momento che, il più delle volte, il confine tra condotta lecita o illecita sembra essere sfumato dato il tenore degli obblighi prescritti, i quali spesso risultano ampi e generali.

Negli ultimi anni alcuni interventi normativi, quali il D.Lgs. n. 124/2004 ed il D.Lgs. n. 25/2007, hanno rafforzato i poteri ispettivi in questione.
Il primo ha esteso, infatti, i compiti di vigilanza anche alla corretta attuazione dei contratti collettivi, mentre il secondo ha predisposto un apparato sanzionatorio nei casi di inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Nello specifico, gli ispettori del lavoro hanno il potere discrezionale di concretizzare un obbligo datoriale fissato da una norma giuridica, provvedimento contro cui è possibile, entro 15 giorni, il ricorso innanzi al Direttore della DPL, chiamato a decidere entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si formerà il silenzio-rigetto.
In caso il datore violi le disposizioni ispettive sarà punito con sanzione amministrativa da 515.00 a 2580.00 euro (art. 11, DPR n. 520/55) che ridotta ammonta a 860.00 euro (art. 16, L. n. 689/81).
Se il verbale unico di accertamento contiene sia illeciti diffidabili che non diffidabili, il termine di 60 giorni per il pagamento della sanzione ridotta decorre dalla scadenza dei termini complessivamente previsti per l’ottemperanza degli illeciti diffidabili (Ministero del Lavoro, Circolare 28 marzo 201, n. 10).
Nelle ipotesi in cui gli ispettori riscontrino delle violazioni di carattere penale, a fronte di mancata ottemperanza al decreto emesso dal Tribunale in sede di ricorso (ex art. 28, L. n. 300/70), in qualità di organi di polizia giudiziaria, attraverso provvedimento di prescrizione obbligatoria provvedono a punirle con ammenda o arresto. A tal proposito è intervenuto anche il Ministero del Lavoro che attraverso l’interpello n. 5/2011 ha affermato che “laddove il personale ispettivo accerti che il datore di lavoro non abbia adempiuto all’ordine impartito dall’autorità giudiziaria [….], lo stesso personale provvederà ad impartire una prescrizione avente il medesimo contenuto di quanto stabilito dal giudice”, avendo cura di coordinarsi con l’Autorità giudiziaria nei casi in cui il procedimento penale sia ancora in corso.

A fronte del mancato rispetto da parte del datore degli obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori circa proprie scelte organizzative, per le imprese con un numero di dipendenti almeno pari a 50, le DPL comminano una sanzione amministrativa che va da un minimo di 3000 ad un massimo di 18000 euro (D.Lgs. n. 25/2007). E’ rimandata alla contrattazione collettiva la definizione puntuale di sedi, tempi, soggetti, modalità e contenuti specifici dei diritti d’informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.

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