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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 9 marzo 2011

Licenziamento collettivo e comunicazione alle organizzazioni sindacali

In tema di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione alle r.s.a. di inizio della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei
lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall'azienda.

La mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 e così della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente - invalida la
procedura e determina l'inefficacia dei licenziamenti; tale vizio non è sanato ex post dalla successiva stipulazione di accordo sindacale di riduzione del personale e dalla indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare, ed il giudice dell'impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità deve comunque verificare - con valutazione di merito a lui devoluta e non
censurabile nel giudizio di legittimità ove assistita da valutazione sufficiente e non contraddittoria - l'adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura.

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 20/01/2011, n. 1254

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