Cerca nel blog

UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 20 novembre 2011

Ristrutturazione edilizia e documentazione da conservare

Il D.L. n. 70/2011, al fine di semplificare gli adempimenti gravanti sui contribuenti per fruire del beneficio fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 1 della legge n. 449/1997 ha, come noto, sostituito l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.I. 18 febbraio 1998, n. 41, disponendo così la soppressione dell'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

Al contempo è stato previsto però l'obbligo di:

- inserire nella dichiarazione dei redditi i dati indicati dalla lett. a) del citato decreto interministeriale, così come sostituita;

- conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti stabiliti in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Tale provvedimento è stato ora emanato in data 2 novembre 2011 ed individua i seguenti documenti da conservare:

- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da effettuare (se non sono necessarie autorizzazioni, va predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale circostanza, con indicazione della data di inizio lavori);

- domanda di accatastamento (per gli immobili non censiti);

- ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta;

- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;

- dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori (nel caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi);

- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori alla ASL (ove obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri);

- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostentute;

- ricevute dei bonifici di pagamento.

Agevolazione "prima casa": rinuncia all'agevolazione su base volontaria

In risposta ad una istanza di interpello concernente l'interpretazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 l'Agenzia delle entrate ha precisato che nessuna disposizione normativa prevede la possibilità di rinunciare, su base volontaria, alle agevolazioni «prima casa».

Tuttavia, laddove la dichiarazione resa in atto dal contribuente non attenga alla sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici ma sia, invece, riferita all'impegno che il contribuente si assume di trasferire la propria residenza nel termine di 18 mesi dalla data dell'atto, laddove tale termine sia ancora pendente, l'acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, potrà revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile.

A tal fine dovrà essere presentata, anche per le compravendite assoggettate ad IVA, una apposita istanza di riliquidazione dell'imposta dovuta all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato; il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza d'imposta dovuta maggiorata degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita.

Decorso inutilmente il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza e verificatasi, pertanto, la decadenza dell'agevolazione, il contribuente potrà accedere, ricorrendone i presupposti, all'istituto del ravvedimento operoso, anche in questo caso attraverso la presentazione di una apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto con la quale va dichiarata l'intervenuta decadenza dell'agevolazione e chiesta la riliquidazione dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta; al riguardo l'Agenzia delle entrate precisa che i termini di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 decorrono dal giorno in cui si è verificata la decadenza dell'agevolazione (ossia dal giorno in cui maturano i 18 mesi dalla stipula dell'atto).

R.M. 31 ottobre 2011, n. 105/E