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UFFICIO DEL PERSONALE

giovedì 24 marzo 2011

Modello 730/2011: chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 marzo 2011, n. 14/E, fornisce indicazioni in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 con modello 730/2011 (v. notizia del 21/1/2011) e chiarimenti in merito alla modalità per chiedere il rimborso relativo alle somme erogate negli anni 2008 e 2009 (a titolo di incremento della produttività e assoggettate a tassazione ordinaria), ad un Caf o ad un professionista abilitato, nonché al sostituto d'imposta in determinati casi, se il contribuente è in possesso di un Cud che ne certifica la corresponsione.

Con riferimento all'assistenza prestata dal sostituto d'imposta, è stata introdotta la possibilità di utilizzare i sistemi informatici per la presentazione del 730 da parte del dipendente e per la consegna da parte del sostituto della dichiarazione elaborata, nel rispetto delle regole di sicurezza e di agibilità per garantire nell'utilizzo di tale procedura sia il dipendente che il sostituto.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni in merito alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei mod. 730-4.


Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2011

Per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, i lavoratori dipendenti e i pensionati possono utilizzare il mod. 730/2011, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti.

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi:

- al proprio sostituto, solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2011;

- ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2011 e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto a tempo determinato può rivolgersi al proprio sostituto, a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di settembre 2010 al mese di giugno 2011.

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il rappresentante o tutore può dichiarare con il modello 730 i redditi delle persone incapaci, compresi i minori, nel caso in cui siano rispettate le condizioni previste.

I redditi di contribuenti deceduti non possono essere dichiarati con il modello 730.


Presentazione modello ai sostituti d'imposta

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il 30 aprile 2011:

- il modello 730/2011, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;

- il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa.

La consegna della dichiarazione da parte del dipendente può essere effettuata anche mediante trasmissione in formato elettronico purché il sostituto abbia provveduto all'istituzione di un sito Internet dedicato ed abbia fornito i dipendenti di utenza e password personali. Anche in questo caso, tuttavia, la consegna del mod. 730-1 deve avvenire in forma cartacea per mezzo di apposita busta chiusa.

Il contribuente non deve produrre al sostituto d'imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati; deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2015, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello "730-2 per il sostituto d'imposta".

Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta. Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontri anomalie o incongruenze che determinano l'interruzione dell'assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito, che dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello Unico 2011 - Persone fisiche.

Entro il 31 maggio 2011 il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal sostituto nel prospetto di liquidazione, il medesimo deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato al sostituito.

Il sostituto, entro il 30 giugno 2011, deve trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione, nonché i dati variati a seguito delle rettifiche, e consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1.

Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2013.

Ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 164/1999 i Caf trasmettono telematicamente il risultato finale delle dichiarazioni 730 (mod. 730-4) all'Agenzia delle Entrate, che lo rende disponibile in via telematica, ai sostituti d'imposta.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 febbraio 2011 è stato approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", che deve essere compilato dai sostituti d'imposta indicando la sede telematica (fisconline o entratel) o l'intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del modello 730-4 e trasmesso entro il 31 marzo 2011.

A tale riguardo, si fa presente che, anche i sostituti d'imposta che negli anni scorsi hanno già partecipato al flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730 devono trasmettere, entro il 31 marzo 2011, il modello di comunicazione per il 2011 che richiede l'indicazione di nuovi dati per l'identificazione del sostituto, se intendono ricevere i mod. 730-4 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.


Presentazione modello al Caf e professionista abilitato

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un Caf-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 31 maggio 2011:

- il modello 730/2011 già compilato e sottoscritto oppure può chiedere l'assistenza fiscale per la compilazione;

- il modello 730-1 per la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef, anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa.

Nel caso in cui il contribuente richieda l'assistenza fiscale per la compilazione del modello 730, la residenza anagrafica deve essere indicata solo se è variata. A tal fine, le modifiche territoriali (soppressione del comune per confluenza in un nuovo comune o variazione della provincia o della regione di appartenenza) non costituiscono variazione di residenza del contribuente e, pertanto, in tali casi non devono essere compilati i riquadri: "Residenza anagrafica", "Domicilio Fiscale al 31/12/2010" e "Domicilio Fiscale al 01/01/2011".

Il contribuente deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2015 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Le stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un Caf di cui è socio.

Il Caf o il professionista abilitato rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita. Prima di rilasciare la ricevuta, la quale costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente ovvero dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.

Il Caf e il professionista nel mod. 730-2 devono indicare, barrando l'apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione, se intendono o meno assumere l'impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere presentata da entrambi i coniugi.

L'indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma sintetica quando il Caf o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel mod. 730-2.

La ricevuta è redatta in conformità al modello "730-2 per il Caf o per il professionista abilitato" e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell'incaricato del Caf al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato.

Entro il 15 giugno 2011, il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3.

Nel caso vengano rilevati errori commessi dal Caf o dal professionista abilitato, lo stesso soggetto che ha prestato l'assistenza deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all'assistito.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal Caf o dal professionista abilitato.

Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal Caf o dal professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello Unico 2011 - Persone fisiche.

Entro il 30 giugno 2011, il Caf e il professionista abilitato trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione, nonché la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.

Il Caf e il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni, dei relativi prospetti di liquidazione e del modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2013.

Il Caf o il professionista abilitato:

- rilascia la ricevuta, modello "730-2 per il Caf o per il professionista abilitato", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;

- elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell'apposita casella "integrativo" deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all'assistito, entro il 10 novembre 2011, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;

- trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre 2011, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 e i relativi modelli 730-4 integrativi che l'Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d'imposta che effettuano i conguagli a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre;

- trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre 2011, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 ed entro la stessa data il modello 730-4 integrativo direttamente al sostituto d'imposta che non è incluso negli elenchi forniti dall'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia rende disponibile ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale l'elenco dei sostituti che hanno presentato la comunicazione i quali sono indicati con il codice fiscale e l'annesso codice sede fornito con la comunicazione stessa. Conseguentemente, i CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro le scadenze stabilite, i modelli 730-4, 730-4 rettificativi e 730-4 integrativi destinati ai sostituti che hanno trasmesso la comunicazione.

Il risultato contabile costituisce parte integrante della dichiarazione mod. 730 e deve essere inviato dai Caf e dai professionisti abilitati nello stesso file contenente i dati della dichiarazione 730-2011 entro il 30 giugno 2011.

I Caf e i professionisti abilitati sono tenuti alla consegna dei mod. 730-4 per le vie ordinarie quando:

l'Agenzia comunica nella ricevuta l'impossibilità di consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto;

- vengono restituiti al Caf da un sostituto che non è tenuto all'effettuazione del conguaglio, poiché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente.

In entrambi i casi la dichiarazione 730/2011 viene acquisita dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione 730, unitamente al mod. 730-4, non viene accolta se il codice fiscale del sostituto d'imposta, indicato nel riquadro del frontespizio "Sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio", non è inserito nell'elenco dei sostituti d'imposta fornito dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso il Caf o il professionista deve trasmettere all'Agenzia la sola dichiarazione e provvedere autonomamente alla consegna del risultato contabile.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta non sia stato inserito nell'elenco fornito dall'Agenzia delle Entrate il Caf o il professionista abilitato deve comunicare, entro il 30 giugno 2011, direttamente al sostituto d'imposta, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio.

I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina.

Per la comunicazione del risultato contabile può essere utile utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo, tuttavia, l'Agenzia fa presente che è opportuno che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal Caf e dal professionista abilitato con lo stesso sistema di comunicazione concordato.

I supporti magnetici devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l'invio telematico.

I sostituti d'imposta restituiscono al Caf o al professionista abilitato, entro 15 giorni, una copia dei risultati contabili ricevuti; i mod. 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il Caf o il professionista abilitato è in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione.


Conguagli

I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modd. 730-3 che hanno elaborato o nei modd. 730-4 loro pervenuti entro il 30 giugno 2011.

Se il sostituto riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.

I sostituti d'imposta esclusi dalla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate ricevono i risultati contabili direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati. I sostituti devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2011.

I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

I sostituti d'imposta devono restituire immediatamente ai Caf o ai professionisti abilitati i 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli, sia se sono pervenuti dall'Agenzia delle Entrate tramite i Servizi telematici sia se sono pervenuti direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Nel caso in cui si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.

A norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 137, della L. n. 266/2005, come modificato dalla L. n. 80/2006, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 30 settembre 2011 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.

Ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell'addizionale comunale, imposta sostitutiva sull'incremento della produttività e acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente deve indicare il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque (massimo quattro per i pensionati), in cui intende frazionare il debito e il sostituto d'imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,33% mensile.

La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre. Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.


Conguagli a credito

Quando il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti.

Se anche quest'ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2011.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (Cud). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente.


Conguagli a debito

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2011.

Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulti insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2011. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40% mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento.

Il sostituto d'imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2011 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2011 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l'Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente, l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%.

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizza il modello F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l'apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2011, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.


Situazioni particolari

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione, possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti.

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d'imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell'apposita certificazione.

Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto. In alternativa, gli stessi possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello Unico 2011 - Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.

Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Infine, in assenza di specifici provvedimenti che prevedano la sospensione e fissino nuovi termini per gli adempimenti dei soggetti interessati, i contribuenti residenti in territori colpiti da calamità naturali o da eventi eccezionali che fruiscono di provvedimenti di sospensione degli adempimenti fiscali, qualora intendano avvalersi dell'assistenza fiscale devono rispettare gli ordinari termini di presentazione previsti.


Particolari tipologie di modello 730


Dichiarazione congiunta

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta. La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi nel 2010 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o, comunque, se è tenuto a presentare il modello Unico 2011 - Persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione. In tal caso, il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere indicato come dichiarante. Qualora la dichiarazione congiunta sia presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.

Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti.


Dichiarazione "730-integrativo"

Il contribuente che non ritiene corretta la dichiarazione 730 presentata può presentare una dichiarazione integrativa entro il 25 ottobre 2011.

Il modello 730, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità.

Se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta, da altro Caf o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione.

Quando si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d'imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2011.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal caso, nell'apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Di conseguenza, al fine di consentire l'effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l'assistenza per la presentazione del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria.

Se l'integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e, il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d'imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella "730 integrativo" deve essere indicato il codice 3. In tal caso la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d'imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l'interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l'interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di settembre.


Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009

Il contribuente in possesso di Cud/2011 che certifica la corresponsione di somme erogate a titolo di incremento della produttività assoggettabili a imposta sostitutiva negli anni 2008 e/o 2009, sottoposte invece a tassazione ordinaria, può recuperare le eventuali maggiori imposte utilizzando il modello 730/2011.

Se nell'anno in cui dette somme sono state percepite erano presenti anche altre somme erogate per incremento della produttività e il contribuente aveva optato per la tassazione ordinaria, nel caso in cui intenda scegliere la tassazione sostitutiva per le nuove somme certificate, l'intera somma erogata a tale titolo deve essere assoggettata a imposta sostitutiva.

Si fa presente che tale richiesta di rimborso è riservata al recupero delle maggiori imposte pagate in relazione a somme percepite a titolo di incremento della produttività, quindi, per le correzioni delle dichiarazioni di anni precedenti attinenti ad altri aspetti, restano ferme le ordinarie modalità di rimborso e di rettifica delle dichiarazioni.

Se sono rilevati errori od omissioni nella dichiarazione originaria il contribuente deve produrre una dichiarazione integrativa (per l'anno 2008 è possibile solo la presentazione di dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un minor debito o un maggior credito, quindi a sfavore del contribuente) e, solo dopo, può presentare il modello 730/2011 per richiedere il rimborso della maggiore imposta versata sui premi di produttività, tenendo presente le variazioni apportate con la dichiarazione integrativa.

Pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve indicare il reddito di lavoro dipendente ridotto delle somme sulle quali è stata effettuata la tassazione ordinaria e calcolare l'imposta sul reddito dovuta e le relative addizionali.

Le detrazioni legate al reddito (ad esempio, detrazioni per lavoro dipendente o pensione, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per canoni di locazione) dovranno essere nuovamente calcolate mantenendo inalterati i dati già dichiarati (giorni di spettanza, percentuali) che ne hanno determinato la fruizione nell'anno della dichiarazione originaria.

Anche per i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione per gli anni 2008 e 2009, in quanto esonerati, si dovrà procedere alla nuova liquidazione delle imposte dovute partendo dai dati indicati nei Cud relativi a tali anni.

Se il modello 730/2011 è presentato al proprio sostituto d'imposta la richiesta di rimborso può essere effettuata solo se lo stesso sostituto ha fornito l'assistenza fiscale per l'anno o gli anni cui si riferiscono le somme erogate per incremento della produttività o se per gli stessi anni il dipendente non ha presentato dichiarazione perché esonerato ed ha un solo Cud rilasciato dallo stesso sostituto. Stessa modalità può essere utilizzata nel caso in cui si sia verificato il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro ovvero passaggio di dipendenti all'interno dello stesso gruppo.

Il Caf o il professionista, con l'apposizione del visto di conformità sul modello 730/2011, certifica la sussistenza del rimborso calcolato a seguito della/e liquidazione/i della/e dichiarazione/i precedente/i avendo esaminando la documentazione necessaria per tale operazione.

Qualora la certificazione rilasciata dal datore di lavoro sia diversa dal Cud non si può utilizzare il 730/2011 per ottenere il rimborso. In questo caso, il contribuente potrà presentare Unico/2011 o istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 602/1973.

Se il Cud originario presenta errori od omissioni non può essere utilizzato il modello 730/2011 per richiedere il rimborso della maggiore imposta versata sui premi di produttività; pertanto il contribuente potrà presentare esclusivamente istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 602/1973.

Allo stesso modo, se il contribuente intende correggere la dichiarazione per il 2008 contenente errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito o un minor credito, non essendo più consentito presentare una dichiarazione integrativa con esito favorevole essendo decorso il termine previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, per il recupero delle imposte pagate sulle somme per incremento della produttività riferite a tale anno, non può essere utilizzato il modello 730/2011 ma è necessario presentare una istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. n. 602/1973.


Agenzia delle Entrate circ. 14 marzo 2011, n. 14/E.

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