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UFFICIO DEL PERSONALE

venerdì 18 marzo 2011

Contratto a termine: Questione di legittimità costituzionale per la causale sostitutiva

Tribunale di Trani, ordinanza 21/02/2011

Il Tribunale di Trani ha nuovamente sollevato questione di legittimità al Giudice delle leggi in merito alle disposizioni relative alla causale sostitutiva per l’attivazione di un contratto a termine (art. 1, c. 1, D.Lgs. n. 268/01). Già nel 2008, infatti, lo stesso Tribunale si era rivolto alla Corte Costituzionale sollevando questione di legittimità delle norme in questione con riferimento agli art. 76 e 77 della Costituzione, che la Corte, però, aveva dichiarato infondata con sentenza interpretativa di rigetto.

Nell’ultima ordinanza, a parere del Tribunale i dubbi di costituzionalità muovono dal controllo di legittimità che la Cassazione ha operato in merito alle norme in questione e che sono da considerarsi diritto vivente, secondo cui l’onere di specificità previsto dall’art. 1, c. 1 D.Lgs. n. 268/01, nei contratti a tempo determinato, con riferimento alle esigenze sostitutive, può essere assolto dal datore di lavoro in modo diverso a seconda della complessità della struttura aziendale.

In una situazione aziendale elementare, infatti, dove è possibile individuare fisicamente il lavoratore da sostituire, l’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito e del motivo della sua assenza risulta necessario, al contrario in una dimensione aziendale complessa dove il criterio selettivo previsto dalla norma può essere soddisfatto dalla specificazione di altri criteri, piuttosto che dall’individuazione della persona.

Secondo il Tribunale di Trani, tale distinzione viola l’art. 3 della Costituzione, innescando una discriminazione inammissibile tra lavoratori assunti per ragioni sostitutive a seconda che siano avviati in aziende con strutture elementari, per le quali è obbligatorio nel contratto la puntuale indicazione del lavoratore da sostituire e della relativa motivazione, ovvero complesse per le quali, invece, tale obbligo viene meno.

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