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UFFICIO DEL PERSONALE

martedì 26 aprile 2011

SPESOMETRO: RINVIO A LUGLIO

Con provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, è stata data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila, introdotto dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010 e sono stati individuati i soggetti obbligati alla comunicazione, l'oggetto della comunicazione, i relativi elementi ed i termini di trasmissione, oltre che le relative modalità.

Nel provvedimento è previsto che l'obbligo si estende a tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, superano la soglia dei 3.000 euro, al netto dell'imposta applicata e, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, la soglia di 3.600 euro, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto,

Al fine di consentire i necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico, connessi all'adempimento del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, con il presente provvedimento viene modificato il punto 2.5 del provvedimento del 22 dicembre 2010 che prevede, in fase di prima applicazione, l'esclusione dall'obbligo di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011, stabilendo che l'esclusione operi anche per tutte le operazioni effettuate dal 1° maggio 2011 al 30 giugno 2011.

(Agenzia delle entrate - Provv. 14 aprile 2011, n. 59327)

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