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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 6 aprile 2011

Intervento limitato in materia di sicurezza sul lavoro per gli ingegneri con «laurea breve

Intervento limitato in materia di sicurezza sul lavoro per gli ingegneri con «laurea breve».

È quanto precisa il Ministero del lavoro con la Nota prot. n. 25186 del 6 dicembre 2010 in risposta ad una quesito riguardante l'obbligo del progetto in caso di installazione di ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili per specifiche configurazioni strutturali utilizzare con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi.

L'art. 133 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, T.U. delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro), stabilisce che nelle ipotesi sopra indicate i ponteggi devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

a) il calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale (l'art. 131, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro l'autorizzazione alla costruzione e all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi riportati nel successivo art. 132. Il comma 6 aggiunge, poi, che chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione di cui è sopra cenno e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lett. d), e), f) e g) del richiamato art. 132.);

b) il disegno esecutivo.

Il progetto di cui sopra deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Il quesito posto riguardava proprio la possibilità o meno, per i soggetti in possesso della laurea in ingegneria «breve», di eseguire tali progetti.

Il Ministero per rispondere al quesito, con la nota richiamata si riferiva a quanto già prevedeva il 2° comma dell'art. 32, del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 il quale riportava esattamente il contenuto poi trasfuso nel citato art. 133 del T.U., quando, cioè, non era previsto il titolo della «laurea breve».

Con l'introduzione dell'art. 133 del T.U., il legislatore ha continuato a fare riferimento alla disposizione codificata dal decreto del 1956, riportandosi al medesimo obbligo sostanziale da soddisfare con le medesime professionalità a suo tempo previste.

Quanto precede fa ritenere che non avendo operato l'art. 133 alcuna modifica rispetto al precedente art. 32, deve ritenersi confermato il possesso della laurea magistrale anche per redigere il progetto di che trattasi, escludendo pertanto i soggetti in possesso della «laurea breve».

Peraltro, lo stesso T.U., quando lo ha ritenuto, ha previsto l'esercizio di alcune attività anche da parte dei soggetti in possesso della «laurea breve». Ciò è dimostrato dall'art. 98 del T.U. allorché ammette ai fini dell'espletamento della funzione di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori oltre ai soggetti muniti di laurea magistrale, anche quelli muniti di laurea specialistica.

La mancata redazione del progetto ovvero nel caso di sua irregolarità, come, per esempio, l'elaborazione da soggetto non abilitato a tale incombenza, comporta l'applicazione della sanzione sancita dall'art. 159, comma 2, lett. c), del T.U., il quale prevede a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, l'arresto sino a due mesi o l'ammenda da 500 a 2.000 euro.

Da considerare, sempre sull'argomento che ai fini della redazione del progetto relativo al piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i lavori in quota di cui all'art. 134 del T.U. [l'art. 134 del T.U. stabilisce che nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 - copia dell'autorizzazione ministeriale -, dell'art. 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del T.U.], non viene fatta invece alcuna preclusione.

Infatti, il successivo art. 136 stabilisce che nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

È evidente che in presenza delle particolarità del ponteggio si ritorna al progetto ed ai limiti di cui al richiamato art. 133 del T.U.

Circa la persona competente è evidente che la scelta tecnica ricade sulla esclusiva responsabilità del datore di lavoro il quale, se competente, potrebbe essere egli stesso ad incaricarsi dell'incombenza. Ciò è quanto si deduce da un precedente intervento sul punto da parte del Ministero del lavoro, allorché soffermandosi sulle procedure e contenuti, nulla precisa circa la persona competente che potrebbe quindi essere lo stesso datore di lavoro.

Luigi Caiazza

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