Il Fondo, istituito presso l'INPS, ha lo scopo di finanziare processi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e specifici trattamenti ai lavoratori sospesi o a orario ridotto. In via straordinaria il Fondo paga assegni in forma rateale e la relativa contribuzione correlata, per un periodo massimo di 60 fino al momento in cui gli interessati raggiungano i requisiti per la pensione INPS, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia, e per il periodo di attesa per l'apertura della finestra.
Le prestazioni straordinarie sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che maturino i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il massimo di cinque anni.
L'assegno è pari alla misura della pensione teorica cui avrebbe diritto il dipendente tenendo conto anche degli anni che mancano al raggiungimento di essa. Il lavoratore può rinunciare all'assegno mensile e chiedere il pagamento in unica soluzione del 65% dell'importo complessivo.
Per queste prestazioni occorre versare un contributo dello 0,50% (di cui 0,375% a carico dell'azienda), anche se per il primo anno di operatività del Fondo l'onere sarà pagato dal datore di lavoro per intero; e un contributo addizionale, a solo carico dell'azienda, pari all'1,50%. Per il momento è sospeso il pagamento del contributo.
(D.M. 21 gennaio 2011, n. 33)
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