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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 4 aprile 2011

Collegato lavoro: recepito nel rinnovo del contratto del terziario

Il "collegato lavoro" ha apportato significative modifiche/innovazioni alla disciplina del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nei rapporti di lavoro, con l'obiettivo di favorire la composizione extragiudiziale delle controversie individuali e di deflazionare il contenzioso davanti al giudice ordinario.
L'ipotesi di accordo sottoscritta il 26 febbraio 2011 per il rinnovo del c.c.n.l. del terziario-Confcommercio ha dato applicazione ai criteri stabiliti dalla legge, sostituendo gli artt. 37 e 38 della sezione terza (controversie individuali) della previgente stesura con nuove formulazioni

La disciplina legale

La legge n. 183 ha reso disponibili una pluralità di strumenti per la composizione extragiudiziale delle controversie. I lavoratori possono promuovere un tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro (art. 410 cod. proc. civ.) o avvalersi delle altre modalità di conciliazione definite dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art. 412-ter cod. proc. civ.). Il ricorso alla conciliazione costituisce ora una facoltà (e non più un obbligo) per coloro che intendono avviare un’azione giudiziaria. Il tentativo di conciliazione resta obbligatorio solo per le controversie relative a contratti di lavoro certificati (art. 31, c. 2, L. n. 183/2010).

La soluzione della controversia può essere altresì affidata ad un collegio di arbitri. Le parti possono esperire tale procedura:

- in qualunque fase del tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro (art. 412 cod. proc. civ.);

- innanzi al collegio costituito direttamente dalle stesse parti, a prescindere dalla sussistenza di previsioni al riguardo nella contrattazione collettiva (art. 412-quater cod. proc. civ.);

- secondo le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art. 412-ter cod. proc. civ.);

- presso le camere arbitrali costituite dagli organi di certificazione di cui all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003.

La legge n. 183 consente infine alle parti – con un’impostazione fortemente innovativa che aveva costituito a suo tempo, in relazione alla formulazione originaria della disposizione, oggetto dei rilievi del Presidente della Repubblica ed è tuttora fonte di contrastanti valutazioni sindacali – di inserire nei contratti individuali di lavoro apposite clausole volte a deferire ad arbitri la soluzione di eventuali future controversie che dovessero sorgere durante lo svolgimento del rapporto di lavoro (clausola compromissoria: art. 31, c. 10, L. n. 183/2010 e art. 808 cod. proc. civ.).

La facoltà di pattuire la clausola in questione può essere esercitata a condizione che: - ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - la clausola sottoscritta venga certificata, a pena di nullità, dagli organi di certificazione di cui all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003.

L’accordo di rinnovo del contratto collettivo accoglie le indicazioni del legislatore ed adegua le procedure esperibili in sede sindacale al nuovo modello. Nel comparto del terziario le parti del rapporto individuale di lavoro hanno ora modo di attivare, in presenza di una controversia, sia la procedura di tipo conciliativo che quella arbitrale, presso organismi permanenti istituiti a livello territoriale.

La procedura di conciliazione presso la commissione paritetica

L’art. 37 del contratto collettivo, nel testo sostituito dall’accordo di rinnovo, prevede la costituzione di una commissione paritetica per l’espletamento del tentativo di conciliazione presso l’ente bilaterale territoriale. L’intervento della commissione deve essere richiesto dall’associazione imprenditoriale o dall’organizzazione sindacale dei lavoratori cui si è in precedenza rivolta la parte interessata alla definizione della controversia.

La commissione paritetica provvede alla convocazione delle parti e deve espletare il tentativo di conciliazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o mancato accordo viene depositato a cura della commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti possono adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 38 del contratto di categoria.

Le parti che abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere alla commissione paritetica, attraverso spontanea comparizione, la formalizzazione della conciliazione.

La procedura arbitrale prevista dal contratto di categoria

L’art. 38 del contratto collettivo, nel testo sostituito dall’accordo di rinnovo, affida alle associazioni sindacali territoriali il compito di istituire un collegio arbitrale per la definizione delle controversie individuali. E’ competente il collegio del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.

L’istanza della parte viene presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, al collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte che deve manifestare a sua volta la propria adesione. Entrambe le parti possono rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare al collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

Il collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale, un altro designato dalla organizzazione sindacale a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro del collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza, sarà designato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Il presidente del collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria. Il collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato non è soggetto ad impugnazione ai sensi dell’art. 2113 cod. civ. In fase di prima applicazione, nelle more della costituzione dei collegi e comunque non oltre 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo, la procedura arbitrale sarà regolata secondo le modalità di cui all’art. 412-quater cod. proc. civ. (il collegio viene costituito dalle parti stesse).

La stipulazione della clausola compromissoria

L’art. 38 bis, introdotto nel contratto collettivo dall’accordo di rinnovo, consente la stipulazione di clausole compromissorie – purché preventivamente certificate, come richiesto dalla L. n. 183 – per la devoluzione in via preventiva al collegio arbitrale di cui sopra delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro.

Non possono formare oggetto di compromesso le controversie relative:

- ai licenziamenti

- agli infortuni e malattie professionali

- al mobbing

- alle molestie sessuali

- agli istituti di cui alla sezione IV, titolo V, capo IX (Maternità e paternità) del c.c.n.l.

La clausola compromissoria non può essere sottoscritta, oltre che nei periodi stabiliti dalla legge (durante il periodo di prova; se il contratto non prevede un periodo di prova, nei primi trenta giorni successivi alla data di stipulazione), dalle lavoratrici a partire dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.

Pietro Zarattini - 4 aprile 2011

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