Qualora sia revocato dalla Regione il provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione guadagni in deroga, l'I.N.P.S. deve procedere alla ripetizione delle somme erogate nei confronti dell'azienda e non dei lavoratori che le abbiano percepite a titolo di integrazione salariale, qualora non siano imputabili ai lavoratori comportamenti illegittimi.
Fonte: I.N.P.S., Messaggio 30/3/2011, n. 7674
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