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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 18 aprile 2011

EXTRA-U.E. Attività lavorativa anche con i permessi di protezione temporanea

Con il D.P.C.M. 5 aprile 2011 il Governo, nel rispetto dell'articolo 20 del T.U. Immigrazione, ha inteso adottare le misure di protezione temporanea per le rilevanti esigenze umanitarie sorte in occasione dell'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Più precisamente il Governo ha deciso che ai cittadini extracomunitari che hanno fatto ingresso in Italia dal 1° gennaio al 5 aprile 2011 venga riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lett. c-ter) del D.P.R. n. 394 del 1999 e successive
modificazioni.

Il permesso doveva essere richiesto alle Questure entro il 16 aprile 2011 e non verrà rilasciato, così come precisato dal Ministero dell'interno con la circolare 8 aprile 2011, n. 2992, se lo straniero:

– è entrato sul territorio nazionale prima del 1° gennaio 2011 o dopo il 5 aprile u.s.;
– è una persona socialmente pericolosa;
– è destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace notificato prima del 1° gennaio
2011;
– è risultato denunciato per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di Procedura Penale.

Il permesso consente non solo la libera circolazione sul territorio italiano, ma anche in tutti i Paesi dell'Unione Europea così come previsto dall'Accordo Schengen e dalla normativa comunitaria.

Il permesso di soggiorno consente anche l'attività lavorativa dato che l'articolo 14, comma 1, lett. c), del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 lo prevede espressamente.

Fonte: D.P.C.M. 5/4/2011, G.U. 8/4/2011, n. 81, e Ministero dell'Interno, Circolare 8/4/2011, n. 2992

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