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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 4 aprile 2011

PENSIONE - FINESTRE MOBILI DI 12 E 18 MESI: PRECISAZIONI INPS

Anche le donne che optano per la pensione con il calcolo contributivo (e che in tal modo possono andare in pensione di anzianità ancora con soli 57 anni di età) possono ottenere la pensione dopo l'apertura della finestra mobile, con la classica attesa di 12 mesi, alla pari di tutti gli altri lavoratori. Con questa precisazione l'INPS fa marcia indietro rispetto a quanto aveva comunicato in precedenza e si allinea a quanto aveva chiarito l'Inpdap per il pubblico impiego.

L'INPS, nella nota in commento, chiarisce molti altri aspetti della controversa materia delle finestre mobili, nei seguenti termini:

A - La nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.

B - Le nuove decorrenze di accesso si applicano anche alla pensione supplementare, in presenza di maturazione dei prescritti requisiti dal 2011 in poi, da lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Ago) o alla gestione separata, che conseguano il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'Ago stessa.

Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione supplementare il differimento di 12 mesi (18 se lavoratori autonomi) opera dalla data di compimento dell'età pensionabile richiesta per accedere alla predetta prestazione, mentre non ha rilevanza la decorrenza della pensione principale liquidata o in corso di liquidazione a carico dell'altro fondo.

I trattamenti in parola decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi ed il relativo diritto rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.

Peraltro, precisa l'Ente di previdenza, se gli interessati presentano la domanda di pensione supplementare successivamente al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (60 donne e 65 uomini), in presenza di tutti i requisiti di legge richiesti, si deve applicare il differimento dei 12 e/o 18 mesi dalla data di compimento dell'età anagrafica richiesta per detta prestazione. Se alla data di presentazione della domanda sono già trascorsi i 12 o 18 mesi dal compimento dell'età pensionabile, potrà essere liquidata la pensione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

C - Le nuove finestre si applicano anche alle pensioni di vecchiaia da liquidare in favore di assicurati portatori di grado di invalidità non inferiore all'80% e che per tale stato hanno diritto ad avere la pensione con 5 anni di anticipo (55 anni le donne e 60 gli uomi).

D - Anche l'assegno ordinario di invalidità che viene trasformato in pensione di vecchiaia nel momento in cui il titolare compie l'età pensionabile si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 122/2010 in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia.

E - La finestra della pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata (lavoratori parasubordinati) si apre trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, a nulla rilevando che il soggetto sia iscritto o non iscritto, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Con questa precisazione:

1) per i soggetti iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, il periodo di scorrimento dei 18 mesi si applicherà dalla data in cui saranno perfezionati i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipendenti;

2) ai soggetti assicurati alla Gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, lo slittamento decorrerà dal momento in cui saranno perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti per gli iscritti alle gestioni autonome.

(INPS - Circ. n. 53 del 16 marzo 2011)

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