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UFFICIO DEL PERSONALE

sabato 2 aprile 2011

IVA, REVERSE CHARGE

Il reverse charge sui telefoni cellulari non si applica né nelle cessioni effettuate dai venditori al dettaglio né quando la cessione dell'apparato è accessoria alla fornitura del traffico telefonico. È questo uno dei chiarimenti più rilevanti contenuti nella risoluzione n. 36/E/2011 di ieri, con cui le Entrate puntualizzano la portata dell'obbligo di applicazione
del reverse charge sulle vendite di cellulari e componenti informatiche, in vigore da oggi.
L'Italia, con la decisione del Consiglio U.E. del 22 novembre 2010, è stata autorizzata ad estendere il reverse charge
agli scambi di questi beni. Ha trovato applicazione - seppure parziale, in quanto sono rimasti fuori gli accessori dei cellulari e i personal computer - la disposizione inserita dalla Finanziaria 2007 al comma 6, lettere b) e c), dell'articolo
17 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Con la circolare n. 53/E/2010 - che ha fissato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al 1° aprile 2011 - l'Amministrazione ha escluso dal campo di applicazione dell'inversione contabile la vendita al dettaglio, ancorché l'acquirente finale sia un soggetto passivo IVA.

In mancanza di riferimenti normativi, non era ben chiaro cosa dovesse intendersi per «commercio al dettaglio», così l'Amministrazione ha ritenuto necessario puntualizzare che questa espressione va interpretata in chiave soggettiva, ossia come intesa ad individuare gli operatori che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate (articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972).

Pertanto, le cessioni effettuate da questi soggetti (di cellulari ma anche di componenti informatiche) sono escluse dal reverse charge anche se l'acquirente è un'impresa o un professionista, senza necessità di acquisire alcuna attestazione del cessionario sullo status di utilizzatore finale. Questa esclusione (per i cellulari) opera anche quando il terminale è ceduto in via accessoria rispetto al traffico telefonico.

Il Sole 24 ORE di Venerdì 1° aprile 2011

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