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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 27 aprile 2011

CCNL Confcommercio: ratificata l’ipotesi di rinnovo

In data 6 aprile 2011 è stata ratificata l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL del Terziario Confcommercio siglata il 26 febbraio 2011.

Diventano definitive le novità di seguito elencate:

DETASSAZIONE DEL 10%: qualora previsti in accordi o intese di secondo livello, sono oggetto di detassazione pari al 10% le somme legate ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa che derivano da lavoro straordinario; lavoro supplementare; lavoro a turno; lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro; lavoro notturno; compensi per clausole elastiche e flessibili; premi variabili di rendimento; ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa.

ELEMENTO DI GARANZIA: per le aziende che non stipulano accordi di secondo livello è introdotta la corresponsione di un nuovo elemento della retribuzione a favore dei lavoratori a tempo indeterminato, degli apprendisti, dei contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2013 che risultino iscritti nel libro Unico da almeno 6 mesi, dei lavoratori part-time rispetto ai quali, però, l’importo sarà riproporzionato.
Tale elemento retributivo dovrà essere corrisposto con la retribuzione di novembre 2013 e non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, compreso il TFR. L’importo è comunque assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario che venga corrisposto successivamente al I gennaio 2011.

AZIENDE 10 DIPENDENTI AZIENDE DA 11 DIPENDENTI
QUADRI – I e II LIVELLO 115 euro 140 euro
III e IV LIVELLO 100 euro 125 euro
V e VI LIVELLO 85 euro 110 euro
OPER. VEND.1 90 euro 115 euro
OPER VEND. 2 70 euro 95 euro

PERIODO DI PROVA: la durata massima del periodo di prova a seconda del livello è pari a:
 Quadri e Primo livello = 6 mesi di giorni di calendario
 Secondo e Terzo livello = 60 giorni effettivi di lavoro
 Quarto e Quinto livello = 60 giorni effettivi di lavoro
 Sesto e Settimo = 45 giorni effettivi di lavoro

PERIODO DI PREAVVISO DIMISSIONI: il periodo varia a seconda del livello e degli giorni di servizio

FINO A 5 ANNI TRA I 5 E 10 ANNI OLTRE I 10 ANNI DI SERVIZIO COMPIUTI
QUADRI – I LIVELLO 45 GIORNI 60 GIORNI 90 GIORNI
II e III LIVELLO 20 GIORNI 30 GIORNI 45 GIORNI
IV E V LIVELLO 15 GIORNI 20 GIORNI 30 GIORNI
VI E VII LIVELLO 10 GIORNI 15 GIORNI 15 GIORNI


MALATTIA: il trattamento economico a carico dell’azienda per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) è così cadenzato:

 per i primi 2 EVENTI di malattia l’azienda integra i 3 giorni al 100%;
 per il TERZO EVENTO di malattia l’azienda integra i 3 giorni al 66%;
 per il QUARTO EVENTO di malattia l’azienda integra i 3 giorni al 50%;
 per il QUINTO EVENTO di malattia l’azienda non deve integrare.

Sono esclusi dall’applicazione di tale disciplina gli eventi morbosi dovuti a: ricovero ospedaliero, day-hospital; emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva o patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita; eventi morbosi per le lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

Restano invariate le percentuali per i periodi successivi al terzo giorno:

 dal 4° al 20° giorno di malattia l’azienda integra il 75%;
 dal 21 al 180° giorno di malattia l’azienda integra il 100%.

NOVITA’ di RILIEVO: i datori di lavoro possono decidere di corrispondere direttamente il trattamento economico di malattia, in sostituzione all’INPS, con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all’ISTITUTO.

FONDO EST: il versamento al Fondo diventa obbligatorio.

 Oneri a carico del datore di lavoro:
□ versamento di 10 euro mensili per i lavoratori assunti a tempo pieno;
□ versamento di 7 euro per i lavoratori assunti a tempo parziale (dal I gennaio 2014 tale differenziazione verrà abolita e la contribuzione per le due tipologie di lavoratori verrà equiparata);
 contributo a carico dei lavoratori:
□ 2 euro pari a 1 euro mensile dal I giugno 2011 + 1 euro dal I gennaio 2012;
 il mancato versamento al Fondo prevede che l’azienda
□ eroghi 15 euro lordi non assorbibili da corrispondere per 14 mensilità che rientrano nella retribuzione di fatto;
□ assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

FON.te: dal I gennaio 2011 il valore della quota associativa è pari a 22 euro.
Il valore massimo della contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1.55% della retribuzione utile al computo del TFR per ogni lavoratore iscritto, quella minima dei lavoratori è uguale a 0.55% della retribuzione utile al computo del TFR.

ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE: l’azienda che ometta il versamento del contributo in favore dell’ENTE BILATERALE territoriale (0.10% a carico dell’azienda – 0.05% a carico del lavoratore su paga base) da marzo 2011 è tenuto a corrispondere per 14 mensilità un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari allo 0.30% di paga base e contingenza che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di computo del TFR ed è utile agli effetti degli istituti legali e contrattuali.

ROL: per i lavoratori assunti dopo il 26 febbraio 2011, i permessi per riduzione orario (56 ore annue – 72 per le aziende con + di 15 dipendenti)
□ sono riconosciuti al 50% decorsi 2 anni dall’assunzione
□ sono riconosciuti al 100% decorsi 4 anni dall’assunzione.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, di inserimento o a termine, i 48 mesi decorreranno dalla data di prima assunzione indipendentemente dalla data dei suddetti contratti.

QU.A.S.: dal I giugno 2011 il contributo annuo a favore della Cassa assistenza sanitaria è obbligatorio ed è pari

□ 350 euro a carico del datore di lavoro
□ 56 euro a carico del lavoratore - quadro.

Il mancato versamento alla Cassa prevede che l’azienda eroghi al lavoratore 35 euro lordi non assorbibili, rientranti nella retribuzione di fatto e da corrispondere in 14 mensilità, nonché assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal QuAS.

Dal I gennaio 2013 l’indennità di funzione dei quadri è incrementata di 10 euro per 14 mensilità.

Il contributo annuo obbligatorio al QUADRIFOR è pari a
□ 50 euro a carico azienda
□ 20 a carico del lavoratore – quadro.

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