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UFFICIO DEL PERSONALE

venerdì 1 aprile 2011

L’Inps, con il messaggio n. 6645 del 15 marzo 2011, ha richiamato la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate per confermare il prelievo fiscale

L’Inps fornisce indicazioni in merito al regime fiscale da applicare alla liquidazione della doppia annualità a favore dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni.
Viene così portata a conoscenza, al fine di assicurare l'uniforme applicazione sul territorio della normativa in oggetto, la risposta ad interpello proposto all'Agenzia dell'Entrate da coniuge superstite di vittima di criminalità organizzata.
L'Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 954-143171/2010, ha confermato la correttezza dell'operato dell'Inps in relazione all'applicazione della ritenuta d'acconto operata sulla indennità corrisposta ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 206 del 2004, non ritenendo estensibile in via analogica ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata le disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 206 del 2004 in base al quale "l'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta".
Nella parte finale della nota in argomento, peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente di "aver richiesto il parere degli altri organismi competenti in materia, al fine di considerare compiutamente i principi generali ispiratori della particolare normativa" facendo riserva, nell'ipotesi che il parere richiesto sia difforme dalle valutazioni dell'Agenzia delle Entrate, di procedere al rimborso del prelievo tributario effettuato.

Tenuto conto del parere reso dalla predetta Agenzia, pertanto - allo stato attuale – l’Inps rende noto che deve essere effettuata la ritenuta d'acconto sugli importi erogati a titolo di doppia annualità della pensione ai superstiti agli aventi diritto a detto trattamento quali superstiti di vittima della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni.

L’Inps, inoltre, coglie l'occasione per rammentare che alle prestazioni ensionistiche erogate ai beneficiari delle disposizioni della legge n. 206 del 2004, si applicano i criteri di carattere generale in materia di interessi legali (v. msg. n. 29671 del 7.12.2007) nonché le disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni (v. msg. n. 23989 del 30.10.2008).

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