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venerdì 1 aprile 2011

Durc, aggiornato il servizio Sportello Unico Previdenziale

L’INPS, con circolare n. 59 del 28 marzo 2011, tenuto conto dell'emanazione del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) ha illustrato alcune disposizioni in esso contenute e riguardanti il Durc.
È stata completamente modificata l’applicazione www.sportellounicoprevidenziale.it, dedicata alla richiesta ed al rilascio del DURC, con nuove funzionalità ed una diversa veste grafica.

La nuova versione 4.0, che sostituisce l’attuale applicativo 3.5, è disponibile dal 28 marzo 2011.

Si segnala, innanzi tutto, che tutte le richieste inoltrate dall’1.1.2006 (data di attivazione del servizio) al 24.3.2011 sono presenti nella nuova versione 4.0 e possono essere quindi consultate dagli utenti con le consuete modalità.

Con riferimento alle tipologie di richiesta di DURC sono state aggiunte le seguenti:
A) “Contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto”: i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, sostanzialmente analogo a quello già in uso, con indicazione dell’oggetto del contratto che viene riportato sul DURC.
B) “Altri usi consentiti dalla legge”: è stata prevista per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati, ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste dall’applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del requisito della regolarità contributiva in base ad una specifica disposizione di legge; pertanto questa tipologia deve essere utilizzata solo nei casi in cui la richiesta di DURC non rientra in una delle altre tipologie disponibili (appalti pubblici di lavori, forniture o servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia, verifica autodichiarazione, partecipazione/aggiudicazione appalto, lavori privati in edilizia, attestazione SOA/iscrizione albo fornitori, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni); i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, con indicazione dello specifico motivo della richiesta che viene riportato sul DURC.

I DURC emessi nella versione 4.0 contengono, inoltre, in aggiunta a quelli attuali, i seguenti dati:

A) per gli appalti pubblici: descrizione completa della tipologia della richiesta, con indicazione del tipo (appalto, subappalto, affidamento), della fase (es. stipula contratto) e, nel caso di contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, della descrizione dell’oggetto del contratto (es. acquisto cancelleria) indicata nella richiesta; nel caso di subappalto e di affidamento, indicazione della stazione appaltante e del subappaltatore/mandante/consorziata;
B) per “altri usi consentiti dalla legge”: descrizione dello specifico motivo della richiesta indicato dall’utente;
C) per tutti i DURC:
• indicazione di una delle specifiche già selezionate in fase di richiesta dall’utente nella sezione “tipo ditta” (“datori di lavoro”, “lavoratori autonomi”, “gestione separata – committente associante” e “gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione”) e, nel caso di “datori di lavoro”, indicazione del settore del CCNL applicato (selezionato tra quelli disponibili);
• indicazione, all’interno del riquadro dedicato all’esito della verifica di ciascun ente, di eventuali note inserite dal responsabile del procedimento di verifica della regolarità;
• indicazione dei dati del cantiere, all’interno del solo riquadro dedicato all’esito della verifica delle Casse edili, per i DURC relativi ad appalti pubblici di lavori per fasi successive alla stipula del contratto;
• indicazione, sui certificati rilasciati in copia di un DURC già emesso, della dicitura “Stampa effettuata da …” con le informazioni della sede e dell’utente che ristampa;
• indicazione, sui certificati emessi a seguito di annullamento di un precedente DURC, della dicitura “Il presente certificato, rilasciato in sede di autotutela a seguito di nuova verifica da parte di (INAIL, INPS o Cassa edile), annulla e sostituisce il precedente in data…”;
• indicazione su tutti i DURC emessi, del periodo di validità del certificato (90 o 30 giorni a seconda dei casi) e dei limiti di utilizzo.

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