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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 4 aprile 2011

Contributi a casse di assistenza sanitaria, chiarimenti dal Ministero del lavoro

Contributi a casse di assistenza sanitaria. Il Ministero del lavoro ricorda, a questo proposito, che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o cassa aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute sono esenti fiscalmente e contributivamente per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

La norma in esame dispone un regime di esclusione sia ai fini contributivi che fiscali e presenta un elemento specializzante che ne delimita l'ambito di applicazione: si riferisce, infatti, ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che operino negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute; dunque i contributi versati a una cassa che eroga prestazioni assistenziali, non operante negli specifici settori d'intervento non possono beneficiare dell'esenzione rilevante sul versante fiscale, trovando invece applicazione la sola esclusione dall'imponibile contributivo.

Obblighi contributivi per l'attività intramoenia. Il Ministero in questa nota si è occupato dell'attività intramoenia per il personale sanitario non medico quali infermieri, tecnici di radiologia o di laboratorio, nonché logopedisti e fisioterapisti per i quali non sussiste un apposito albo professionale. Va premesso innanzitutto che l'attività intramoenia costituisce una modalità di erogazione delle prestazioni lavorative da parte del personale sanitario, caratterizzata dall'utilizzo delle strutture ambulatoriali pubbliche, ma con le stesse modalità di svolgimento tipiche di uno studio privato: il personale, medico e non, è infatti tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa sostenuta è detraibile dalle imposte. Questa attività viene espletata da tutti gli specialisti, dipendenti dalle Asl o dall'azienda ospedaliera, che hanno scelto l'esclusività del rapporto di lavoro con i suddetti enti.

È necessario, infatti, che il personale abbia rinunciato a svolgere l'attività libero-professionale al di fuori delle Asl e la presti esclusivamente all'interno del servizio pubblico, servendosi delle strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso.

Nello specifico, l'attività intramoenia consiste nell'erogazione dell'attività lavorativa in piena autonomia, sia per quanto concerne i modi sia i tempi di svolgimento della stessa: la prestazione è, infatti, soggetta al pagamento di un compenso liberamente stabilito dal professionista ed approvato dalla Direzione sanitaria e viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro.

È perciò chiaro che la stessa costituisce una prestazione libero-professionale autonoma e quindi i compensi derivanti dalle predette prestazioni non vanno assoggettati agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato. La norma del T.U.I.R. infatti dispone l'assimilazione dei compensi per l'attività libero-professionale intramuraria a quelli propri del rapporto di lavoro dipendente, ai soli fini fiscali.

La doppia attività dell'agrotecnico. Secondo il Ministero del lavoro lo svolgimento di un'attività secondaria rispetto ad un'attività espletata in via principale dall'agrotecnico può comportare alternativamente l'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata INPS ovvero l'imputazione del reddito nell'ambito della gestione ENPAIA.

L'elemento che discrimina l'iscrizione presso l'una o l'altra gestione separata è il tipo di attività che viene svolta in via secondaria:

1) se riguarda un'attività per il cui esercizio è prevista l'iscrizione presso l'apposito albo degli agrotecnici il contributo va versato all'ENPAIA;

2) se concerne un'attività diversa, per la quale non è richiesto l'obbligo di iscrizione presso il suddetto albo, i contributi sono di pertinenza INPS.

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