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martedì 26 aprile 2011

MUTUI PRIMA CASA RINEGOZIATI: DETRAIBILI ANCHE GLI INTERESSI DA CONTO ACCESSORIO

Nella Ris. n. 43/E del 12 aprile 2011 l'Agenzia delle entrate, in risposta ad un quesito formulato dall'ABI, ha confermato la detraibilità degli interessi passivi relativi all'acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell'abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante il conto corrente accessorio nonché quelli derivanti dal conto corrente accessorio, nel limite, naturalmente, dell'importo di euro 4.000 previsto dalla legge.

Il chiarimento interessa i mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 28 maggio 2008 (e finalizzati all'acquisto, costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale) rinegoziati in forza della convenzione stipulata tra l'ABI ed il Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo di trasformare il mutuo a tasso variabile in mutuo a rata fissa e durata variabile, mediante la corresponsione da parte del mutuatario di una rata fissa di ammontare predeterminato, risultante dall'applicazione all'importo ed alla scadenza originari del mutuo del tasso di interesse risultante dalla media dei tassi di interesse applicati nel 2006.

La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originario e quello che risulta per effetto della rinegoziazione viene addebitata su un altro conto, denominato conto di finanziamento accessorio, che rappresenta per il mutuatario un debito nei confronti della banca, produttivo di interessi, capitalizzabili annualmente.

Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ha correttamente ritenuto che l'accensione di un conto di finanziamento, parallelo ed accessorio rispetto al contratto di mutuo originario, essendo strumentale al raggiungimento del fine preordinato dal legislatore, può considerarsi fiscalmente neutrale.

Conseguentemente gli istituti bancari, nel compilare l'attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, dovranno certificare l'importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio.


(R.M. 12 aprile 2011, n. 43/E)

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