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UFFICIO DEL PERSONALE

martedì 26 aprile 2011

DEDUCIBILITÀ DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO ATTRIBUITA AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

L'Associazione italiana Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano, nella norma di comportamento n. 180, si occupa della deducibilità dell'indennità di fine rapporto attribuita agli amministratori di società di capitali; al riguardo l'associazione ritiene che il regime di deducibilità per competenza dall'imponibile IRES dell'indennità di fine rapporto si rende applicabile a prescindere dal fatto che il diritto all'indennità venga stabilito anteriormente all'inizio del rapporto, in sede di nuova nomina di amministratori il cui mandato è venuto a scadenza o in costanza di rapporto.

Ciò in quanto il rinvio operato dall'art. 105 del T.U.I.R. all'art. 17, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., deve essere inteso come mero rinvio alla tipologia di reddito ivi menzionata (indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa). In questo senso, ai fini della deducibilità degli accantonamenti previsti dall'art. 105 del T.U.I.R. non sarebbe, ad avviso dell'ADC, necessario il requisito della data certa, fermo restando che alle indennità non stabilite con atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto non sarebbe applicabile il criterio della tassazione separata.

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