L'azienda è tenuta a restituire all'Inps le somme indebitamente percepite per cigs in deroga erogate ai lavoratori, qualora sia revocato l'autorizzazione regionale per motivazioni imputabili all'azienda (accertamento ispettivo).
Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 7674/2011. Inoltre, nel messaggio n. 7401/2011, l'istituto spiega che i lavoratori in mobilità, qualora assunti con contratto intermittente, conservano il diritto all'indennità (di mobilità) solo se il rapporto non prevede l'obbligo di risposta alla chiamata.
Italia Oggi - 6 aprile 2011
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