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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 6 aprile 2011

SICUREZZA DEL LAVORO Responsabilità del datore

Il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'articolo 1218 del Codice Civile non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 del Codice Civile, in tanto possa essere affermata, in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi casualmente dalla
violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche.

Ne consegue che la verifica del sinistro non è di per sè sufficiente per far scattare
a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la previa dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, venendo altrimenti a configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che la norma invero non prevede.

Ai fini dell'accertamento, ex art. 2087 del Codice Civile, della responsabilità del datore di lavoro, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 2/2/2011, n. 2464

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