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UFFICIO DEL PERSONALE

domenica 24 aprile 2011

ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA nel rinnovo del contratto del commercio

Nell'ambito della riforma degli assetti contrattuali siglata nel 2009, si è dato ampio rilievo alla contrattazione di secondo livello.
E proprio per lo specifico scopo di rafforzare l'adesione ad una contrattazione integrativa che potrebbe anche prevedere elementi economici aggiuntivi a quelli previsti dagli accordi stipulati a livello nazionale quali potrebbero essere premi di tipo variabili come premi di risultato o di produzione, viene prevista una compensazione di tipo economico per quei lavoratori i cui datori di lavoro non aderiscano a una contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale). Il rinnovo del 26 febbraio u.s. ha previsto per tutti i dipendenti in forza al 31 ottobre 2013 e iscritti a libro matricola non oltre il primo maggio del 2013, in via sperimentale e legato alla durata del rinnovo, un importo una tantum in busta paga denominato «Elemento Economico di Garanzia», da erogarsi a novembre 2013.
Tale elemento aggiuntivo oltre ad aumentare i costi del personale, penalizza quei datori di lavoro che non hanno ritenuto di dover applicare, aderendovi, nessuna tipologia di contrattazione di secondo livello. Un bilanciamento di tipo economico così come previsto anche per la mancata adesione agli Enti Bilaterali e al FondoEst.
Destinatari
- Lavoratori a tempo indeterminato;
- apprendisti;
- titolari di contratto di inserimento.
Caratteristiche
- l'importo potrà essere erogato in proporzione al lavoro prestato nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 (decorrenza nuovo contratto terziario) al 31 ottobre 2013;
- per i lavoratori part-time dovrà essere calcolato secondo il criterio di proporzionalità in relazione alla prestazione lavorativa svolta e quindi sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto come indicato all'art. 76;
- l'EEG non farà parte degli elementi retributivi utili per il calcolo di alcun istituto di legge o contrattuale compreso il TFR, in quanto trattasi di istituti già presi in considerazione per la determinazione dell'elemento economico che si considera quindi omnicomprensivo;
- qualsiasi trattamento economico individuale o collettivo che sia aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dal presente contratto e che venga corrisposto a far data 1° gennaio 2011, assorbe fino a concorrenza l'EEG da corrispondersi a novembre 2013.

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