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UFFICIO DEL PERSONALE

mercoledì 20 aprile 2011

DURC, DALL'8 GIUGNO IL NUOVO REGOLAMENTO PER I CONTRATTI PUBBLICI: CHI LO CHIEDE E PER QUALI MOTIVI

Dall'8 giugno 2011 entra in vigore il nuovo regolamento sulla tutela dei lavoratori e sulla regolarità contributiva, che contiene una specifica trattazione sul DURC. In materia INPS e INAIL hanno emanato due distinte circolari con testo congiunto. Qualsiasi soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la Pubblica amministrazione, deve essere in possesso del documento di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, se opera nel settore edilizia, Casse edili.

Per il rilascio del Durc il soggetto interessato deve essere iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso, con esclusione del solo commercio su aree pubbliche gestito dal solo titolare, in questo caso basta l'attestazione INPS.

Il Durc è necessario per stabilire la regolarità contributiva in occasione dei contratti pubblici, siano essi di lavori, servizi o forniture.

I casi in cui occorre il DURC. La circolare elenca le fattispecie per le quali il DURC deve essere acquisito in caso di contratto pubblico:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva in relazione all'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL);

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.

Il testo ricorda a questo proposito che deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all'interno di questo, un DURC per ogni fase.

Per quanto riguarda l'attestazione della regolarità si applica il criterio dello «scostamento non grave» che si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto e il versato:

a) è inferiore o pari al 5% (ancorché complessivamente superiore ai 100 euro);

b) è superiore al 5% ma il debito complessivo è inferiore ai 100 euro.

La richiesta. Il DURC deve essere richiesto: dalle stazioni appaltanti pubbliche che lo acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici; dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Per questi soggetti INAIL, INPS e Casse edili rilasciano l'abilitazione per l'accesso al servizio on-line.

Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il regolamento dispone che il DURC sia prodotto dagli operatori economici; pertanto, le imprese pubbliche che non sono amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l'utenza di accesso alla procedura.

Vale tre mesi. Il regolamento conferma la validità trimestrale del DURC rilasciato ai fini:

1) della verifica della dichiarazione sostitutiva, 2) dell'aggiudicazione, 3) della stipula del contratto, 4) dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture), 5) dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto, 6) dell'attestazione SOA, 7) dell'iscrizione all'albo fornitori.

Il periodo di validità trimestrale decorre dalla data di emissione del certificato.

Un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. È perciò illegittimo l'uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni).

Casse edili. Per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile il Durc deve contenere anche la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili, che provvedono a rilasciare il certificato. Tale verifica viene effettuata a condizione che l'impresa dichiari di applicare il contratto dell'edilizia in presenza di personale operaio ovvero in relazione ai soli dipendenti impiegati e tecnici, ai quali si applica uno dei contratti collettivi nazionali dell'edilizia. Nei contratti pubblici (per l'effettuazione di lavori) fanno eccezione a tale regola le imprese edili individuali (quelle cioè che non occupano personale dipendente) e le imprese con dipendenti che applicano il contratto metalmeccanici.

Il Durc viene emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l'esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta. Viene invece emesso al 46° giorno nell'ipotesi in cui la pratica sia stata sospesa a fini istruttori o per regolarizzazione.

Nei confronti di INPS e INAIL si applica l'istituto del silenzio-assenso. Pertanto, nei casi in cui entro il termine di 30 giorni uno dei suddetti Enti non si sia pronunciato, nei confronti di tale Ente si considera attestata la regolarità contributiva.

(INPS - Circ. n. 59 del 28 marzo 2011)
(INAIL - Circ. n. 22 del 24 marzo 2011)

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