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UFFICIO DEL PERSONALE

lunedì 4 aprile 2011

CIGS E MOBILITÀ PROROGATE PER AZIENDE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI VIGILANZA

Prorogate Cigs e mobilità per l'intero anno 2011

- per i dipendenti di imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 e fino a 200 dipendenti;

- per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;

- per le imprese di vigilanza, con più di 15 dipendenti.

L'indennità di mobilità spetta soltanto ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2011 e dovrà essere corrisposta, nei limiti di durata stabiliti dalla legge n. 223/1991 (vale a dire: 12, 24 e 36 mesi e, nelle aree del Mezzogiorno, 24, 36 e 48 mesi), entro la data del 31 dicembre 2011.

Le sedi INPS dovranno provvedere a corrispondere il trattamento di mobilità, negli anzidetti limiti di durata, ai lavoratori licenziati negli anni precedenti dalle imprese soprarichiamate; le Sedi dovranno inoltre provvedere ad effettuare il pagamento dell'indennità di mobilità, sempre negli anzidetti limiti di durata, a favore di coloro cui è stato già corrisposto il trattamento ordinario di disoccupazione, mentre dovranno provvedere a recuperare sul trattamento di mobilità le anticipazioni concesse a titolo di disoccupazione, se sussistano i requisiti per la concessione dell'indennità di mobilità.

Agli interessati spetta eventualmente l'assegno per il nucleo familiare e l'accredito della contribuzione figurativa.

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